Art. 10 
 
 
                        Aliquota e massimale 
 
  1. Alle imprese di produzione audiovisiva  indipendenti  spetta  un
credito d'imposta in misura pari al 15% del  costo  eleggibile  delle
opere audiovisive  ammissibili  ai  benefici  previsti  nel  presente
decreto, fino all'ammontare massimo annuo di 3,5 milioni di euro  per
ciascun periodo d'imposta. Non concorrono al raggiungimento di  detto
limite annuale i crediti d'imposta fruiti dalla medesima  impresa  in
relazione  alla  produzione  di  opere  cinematografiche,  ai   sensi
dell'art.1, comma 327, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.