Art. 14 
 
 
                Reinvestimento del credito d'imposta 
 
  1. Il produttore indipendente beneficiario del credito d'imposta in
relazione   alle   opere   audiovisive    destinate    al    pubblico
prioritariamente per mezzo di un'emittente  televisiva  e'  tenuto  a
reinvestire l'importo del beneficio  entro  24  mesi  dalla  data  di
riconoscimento definitivo del credito d'imposta, ai  sensi  dell'art.
13, comma 2, del presente decreto. 
  2. Con riferimento al beneficio concesso in  relazione  alle  spese
sostenute nel 2014 il produttore indipendente e' tenuto a reinvestire
il 50% dell'importo del beneficio ottenuto. 
  3.   L'obbligo   di   reinvestimento   puo'    essere    adempiuto,
alternativamente o congiuntamente attraverso: 
    c) l'aumento della propria quota di partecipazione nell'opera cui
si riferisce il beneficio, ulteriore rispetto alle  aliquota  del  5%
ovvero   del   10%   rispettivamente   per   le   opere   audiovisive
prevalentemente finanziate dall'emittente televisiva e per  le  opere
audiovisive in coproduzione; 
    d) lo sviluppo ovvero la produzione di nuove opere audiovisive di
nazionalita' italiana; 
    e) l'accantonamento di utili a  voci  di  riserva  di  patrimonio
netto, vincolate per 3 anni, fatto salvo  il  loro  utilizzo  per  la
copertura di perdite d'esercizio o aumento di capitale sociale ovvero
a  copertura  anche  parziale  della  eventuale  perdita  d'esercizio
rilevata nell'esercizio ovvero  negli  esercizi  sociali  in  cui  il
beneficio fiscale e' stato iscritto nel bilancio dell'impresa; 
    f) l'acquisizione di beni, materiali o immateriali, necessari  od
utili per lo sviluppo e la produzione di opere audiovisive; 
    g) ulteriori modalita' e nei limiti,  da  definire  eventualmente
con il provvedimento previsto nel successivo comma  4,  coerenti  con
l'obiettivo del  rafforzamento  strutturale,  economico,  finanziario
delle imprese audiovisive nazionali. 
  4. Con  provvedimento  della  Direzione  Generale  per  il  cinema,
sentita la Commissione per la cinematografia  e  le  associazioni  di
categoria maggiormente rappresentative, sono precisate  le  modalita'
tecniche di assolvimento dell'obbligo di reinvestimento e definite le
relative procedure di verifica. 
  5. Il mancato rispetto dell'obbligo di reinvestimento  comporta  la
revoca del beneficio nonche' l'inibizione del diritto  di  richiedere
credito di imposta per altre opere audiovisive o cinematografiche per
12  mesi  decorrenti  dal  termine  di   scadenza   dell'obbligo   di
reinvestimento.