Art. 14 Reinvestimento del credito d'imposta 1. Il produttore indipendente beneficiario del credito d'imposta in relazione alle opere audiovisive destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un'emittente televisiva e' tenuto a reinvestire l'importo del beneficio entro 24 mesi dalla data di riconoscimento definitivo del credito d'imposta, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del presente decreto. 2. Con riferimento al beneficio concesso in relazione alle spese sostenute nel 2014 il produttore indipendente e' tenuto a reinvestire il 50% dell'importo del beneficio ottenuto. 3. L'obbligo di reinvestimento puo' essere adempiuto, alternativamente o congiuntamente attraverso: c) l'aumento della propria quota di partecipazione nell'opera cui si riferisce il beneficio, ulteriore rispetto alle aliquota del 5% ovvero del 10% rispettivamente per le opere audiovisive prevalentemente finanziate dall'emittente televisiva e per le opere audiovisive in coproduzione; d) lo sviluppo ovvero la produzione di nuove opere audiovisive di nazionalita' italiana; e) l'accantonamento di utili a voci di riserva di patrimonio netto, vincolate per 3 anni, fatto salvo il loro utilizzo per la copertura di perdite d'esercizio o aumento di capitale sociale ovvero a copertura anche parziale della eventuale perdita d'esercizio rilevata nell'esercizio ovvero negli esercizi sociali in cui il beneficio fiscale e' stato iscritto nel bilancio dell'impresa; f) l'acquisizione di beni, materiali o immateriali, necessari od utili per lo sviluppo e la produzione di opere audiovisive; g) ulteriori modalita' e nei limiti, da definire eventualmente con il provvedimento previsto nel successivo comma 4, coerenti con l'obiettivo del rafforzamento strutturale, economico, finanziario delle imprese audiovisive nazionali. 4. Con provvedimento della Direzione Generale per il cinema, sentita la Commissione per la cinematografia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono precisate le modalita' tecniche di assolvimento dell'obbligo di reinvestimento e definite le relative procedure di verifica. 5. Il mancato rispetto dell'obbligo di reinvestimento comporta la revoca del beneficio nonche' l'inibizione del diritto di richiedere credito di imposta per altre opere audiovisive o cinematografiche per 12 mesi decorrenti dal termine di scadenza dell'obbligo di reinvestimento.