Art. 16 Finalita' e requisiti 1. Il credito d'imposta disciplinato dal presente capo e' finalizzato al rafforzamento del settore della produzione audiovisiva indipendente attraverso l'attrazione di investimenti esteri sul territorio italiano e alla valorizzazione dei teatri di posa, dei luoghi di ripresa, del patrimonio storico, artistico, naturale e paesaggistico nonche' dell'immagine dell'Italia all'estero anche a fini turistici. 2. Alle imprese di produzione esecutiva e post-produzione, di cui all'art. 2 del presente decreto, non in possesso di diritti sull'opera audiovisiva, e' concesso un credito d'imposta, in relazione alla concreta realizzazione sul territorio italiano, su commissione di produzioni estere, di opere audiovisive, o parti di opera audiovisiva, di nazionalita' diversa da quella italiana, che soddisfino i requisiti di eleggibilita' culturale indicati nella tabella B1 allegata al presente decreto, e che utilizzino prevalentemente mano d'opera italiana o dell'Unione Europea.