Art. 16 
 
 
                        Finalita' e requisiti 
 
  1.  Il  credito  d'imposta  disciplinato  dal  presente   capo   e'
finalizzato al rafforzamento del settore della produzione audiovisiva
indipendente  attraverso  l'attrazione  di  investimenti  esteri  sul
territorio italiano e alla valorizzazione dei  teatri  di  posa,  dei
luoghi di ripresa, del  patrimonio  storico,  artistico,  naturale  e
paesaggistico nonche' dell'immagine dell'Italia  all'estero  anche  a
fini turistici. 
  2. Alle imprese di produzione esecutiva e post-produzione,  di  cui
all'art.  2  del  presente  decreto,  non  in  possesso  di   diritti
sull'opera  audiovisiva,  e'  concesso  un  credito   d'imposta,   in
relazione alla concreta realizzazione  sul  territorio  italiano,  su
commissione di produzioni estere, di opere audiovisive,  o  parti  di
opera audiovisiva, di nazionalita' diversa da  quella  italiana,  che
soddisfino i requisiti  di  eleggibilita'  culturale  indicati  nella
tabella  B1  allegata  al  presente   decreto,   e   che   utilizzino
prevalentemente mano d'opera italiana o dell'Unione Europea.