Art. 17 Aliquote e massimali 1. Il credito d'imposta e' concesso in misura pari al 25% del costo di produzione della singola opera fino all'ammontare massimo annuo di 10 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta. Non concorrono al raggiungimento di detto limite annuale i crediti d'imposta fruiti dalla medesima impresa in relazione alla produzione di opere cinematografiche, ai sensi dell'art.1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 2. Il credito d'imposta e' concesso in relazione alle spese di produzione, effettuate sul territorio italiano, che non eccedano il 60% del budget complessivo di produzione dell'opera audiovisiva. Il budget complessivo di produzione dell'opera audiovisivo dovra' essere attestato dall'impresa straniera committente. Sono ammesse le spese sostenute in altro Stato membro dell'Unione Europea, fino a un sesto della suddetta quota del 60%, equivalenti al 10% del budget complessivo di produzione dell'opera audiovisiva.