Art. 17 
 
 
                        Aliquote e massimali 
 
  1. Il credito d'imposta e' concesso in misura pari al 25% del costo
di produzione della singola opera fino all'ammontare massimo annuo di
10 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta. Non  concorrono  al
raggiungimento di detto limite annuale  i  crediti  d'imposta  fruiti
dalla  medesima  impresa  in  relazione  alla  produzione  di   opere
cinematografiche, ai sensi dell'art.1,  comma  335,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. 
  2. Il credito d'imposta e' concesso  in  relazione  alle  spese  di
produzione, effettuate sul territorio italiano, che non  eccedano  il
60% del budget complessivo di produzione dell'opera audiovisiva. 
  Il budget complessivo di produzione dell'opera  audiovisivo  dovra'
essere attestato dall'impresa straniera committente. Sono ammesse  le
spese sostenute in altro Stato membro dell'Unione Europea, fino a  un
sesto della suddetta quota del 60%, equivalenti  al  10%  del  budget
complessivo di produzione dell'opera audiovisiva.