Art. 18 Procedure per il riconoscimento del credito d'imposta 1. Per richiedere il riconoscimento del credito d'imposta, il produttore esecutivo deve presentare alla Direzione generale per il cinema, con riferimento a ciascuna opera audiovisiva: a) in via telematica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (Deggendorf), utilizzando il modello predisposto dalla Direzione generale per il cinema in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2007; b) la richiesta preventiva di riconoscimento dell'eleggibilita' culturale, da redigersi su modelli predisposti dalla Direzione generale per il cinema medesima, contenente: 1) il piano di lavorazione dell'opera audiovisiva con indicazione delle giornate di ripresa previste sul territorio italiano o di altro Paese europeo; 2) il costo complessivo e il costo eleggibile dell'opera con riferimento alla quota parte gestita dal produttore indipendente; 3) l'attestazione del possesso della qualifica di "produttore indipendente" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del presente decreto. Salvo il disposto dell'art. 21, commi 7 e 8, entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta preventiva, la Direzione generale per il cinema comunica ai soggetti interessati il riconoscimento o il mancato riconoscimento della eleggibilita' culturale dell'opera audiovisiva e il riconoscimento o mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante. In caso di mancato riconoscimento dell'eleggibilita' culturale, i soggetti interessati possono ripresentare la richiesta preventiva, non piu' di una volta con riferimento alla medesima opera audiovisiva. 2. Il produttore esecutivo, entro 180 giorni dal termine delle attivita', presenta richiesta definitiva alla Direzione generale per il cinema, da redigersi su modelli predisposti dalla Direzione generale per il cinema medesima. Non sono ammissibili richieste integrative. 3. La richiesta definitiva deve essere sottoscritta anche dal legale rappresentante della societa' di produzione estera committente e contenere, per ciascuna opera audiovisiva: a) il costo complessivo di produzione con attestazione di effettivita' delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, conforme al modello pubblicato on-line nel sito della Direzione generale per il cinema; b) l'ammontare delle spese di produzione effettuate dall'impresa di produzione esecutiva e di post-produzione sul territorio italiano, nonche' di quelle eventualmente sostenute in altro Stato membro dell'Unione Europea; c) l'ammontare del credito d'imposta maturato dalle imprese di produzione esecutiva e di post-produzione, e quello gia' utilizzato, nonche' la data a partire dalla quale e' inizialmente sorto il diritto all'utilizzo del credito d'imposta; d) l'avvenuta presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (Deggendorf) e della richiesta preventiva; e) la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della impresa di produzione estera committente circa il budget complessivo di produzione dell'opera. 4. I crediti d'imposta sono riconosciuti, previa verifica della Direzione generale per il cinema dell'ammissibilita' degli stessi in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed ai requisiti formali. La Direzione generale per il cinema comunica ai soggetti interessati, entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva, l'importo del credito. 5. Il diritto all'utilizzo del credito d'imposta previsto nel presente Capo matura a partire dal mese successivo a quello in cui sono congiuntamente soddisfatti i seguenti requisiti: a) in relazione alle spese eleggibili, esse sono sostenute ai sensi dell'art. 109 del T.U.I.R. ed e' avvenuto l'effettivo pagamento delle medesime; in deroga a quanto previsto nel periodo precedente, le prestazioni rese dal regista, dagli attori, dagli autori del commento musicale, della fotografia, della scenografia, dei costumi e del montaggio, se non ultimate, si considerano sostenute proporzionalmente alle giornate di ripresa del mese rispetto a quelle complessivamente previste sul territorio italiano; b) in relazione all'opera audiovisiva, la Direzione generale per il cinema abbia comunicato il riconoscimento dell'eleggibilita' culturale e il credito d'imposta teorico spettante. 6. Il credito d'imposta decade qualora all'opera audiovisiva non venga riconosciuto il requisito di eleggibilita' culturale, ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti nel presente capo. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio non spettante e eventualmente gia' fruito.