Art. 18 
 
 
        Procedure per il riconoscimento del credito d'imposta 
 
  1. Per richiedere  il  riconoscimento  del  credito  d'imposta,  il
produttore esecutivo deve presentare alla Direzione generale  per  il
cinema, con riferimento a ciascuna opera audiovisiva: 
    a) in via telematica, la dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta' (Deggendorf), utilizzando  il  modello  predisposto  dalla
Direzione generale per  il  cinema  in  attuazione  del  Decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2007; 
    b) la richiesta preventiva di  riconoscimento  dell'eleggibilita'
culturale,  da  redigersi  su  modelli  predisposti  dalla  Direzione
generale per il cinema medesima, contenente: 
      1)  il  piano  di  lavorazione   dell'opera   audiovisiva   con
indicazione  delle  giornate  di  ripresa  previste  sul   territorio
italiano o di altro Paese europeo; 
      2) il costo complessivo e il costo  eleggibile  dell'opera  con
riferimento alla quota parte gestita dal produttore indipendente; 
      3) l'attestazione del possesso della qualifica  di  "produttore
indipendente" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del  presente
decreto. 
  Salvo il disposto dell'art. 21, commi 7 e 8, entro 60 giorni  dalla
data di ricezione della richiesta preventiva, la  Direzione  generale
per il cinema comunica ai soggetti interessati il riconoscimento o il
mancato  riconoscimento  della  eleggibilita'  culturale   dell'opera
audiovisiva e il riconoscimento o mancato riconoscimento del  credito
d'imposta  teorico  spettante.  In  caso  di  mancato  riconoscimento
dell'eleggibilita'  culturale,   i   soggetti   interessati   possono
ripresentare la richiesta preventiva,  non  piu'  di  una  volta  con
riferimento alla medesima opera audiovisiva. 
  2. Il produttore esecutivo, entro  180  giorni  dal  termine  delle
attivita', presenta richiesta definitiva alla Direzione generale  per
il cinema,  da  redigersi  su  modelli  predisposti  dalla  Direzione
generale per il  cinema  medesima.  Non  sono  ammissibili  richieste
integrative. 
  3. La richiesta  definitiva  deve  essere  sottoscritta  anche  dal
legale rappresentante della societa' di produzione estera committente
e contenere, per ciascuna opera audiovisiva: 
    a)  il  costo  complessivo  di  produzione  con  attestazione  di
effettivita' delle spese sostenute,  rilasciata  dal  presidente  del
collegio  sindacale  ovvero  da  un  revisore  contabile  o   da   un
professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in
quello dei consulenti del  lavoro,  conforme  al  modello  pubblicato
on-line nel sito della Direzione generale per il cinema; 
    b) l'ammontare delle spese di produzione effettuate  dall'impresa
di produzione esecutiva e di post-produzione sul territorio italiano,
nonche' di quelle  eventualmente  sostenute  in  altro  Stato  membro
dell'Unione Europea; 
    c) l'ammontare del credito d'imposta maturato  dalle  imprese  di
produzione esecutiva e di post-produzione, e quello gia'  utilizzato,
nonche' la data a  partire  dalla  quale  e'  inizialmente  sorto  il
diritto all'utilizzo del credito d'imposta; 
    d) l'avvenuta presentazione della  dichiarazione  sostitutiva  di
atto di notorieta' (Deggendorf) e della richiesta preventiva; 
    e) la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante  della
impresa di produzione estera committente circa il budget  complessivo
di produzione dell'opera. 
  4. I crediti d'imposta sono  riconosciuti,  previa  verifica  della
Direzione generale per il cinema dell'ammissibilita' degli stessi  in
ordine al rispetto  dei  requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  ed  ai
requisiti formali. La Direzione generale per il  cinema  comunica  ai
soggetti interessati, entro 60 giorni dalla data di  ricezione  della
richiesta definitiva, l'importo del credito. 
  5. Il diritto  all'utilizzo  del  credito  d'imposta  previsto  nel
presente Capo matura a partire dal mese successivo a  quello  in  cui
sono congiuntamente soddisfatti i seguenti requisiti: 
    a) in relazione alle spese eleggibili,  esse  sono  sostenute  ai
sensi dell'art. 109 del T.U.I.R. ed e' avvenuto l'effettivo pagamento
delle medesime; in deroga a quanto previsto nel  periodo  precedente,
le prestazioni rese dal  regista,  dagli  attori,  dagli  autori  del
commento musicale, della fotografia, della scenografia, dei costumi e
del  montaggio,   se   non   ultimate,   si   considerano   sostenute
proporzionalmente alle giornate di ripresa del mese rispetto a quelle
complessivamente previste sul territorio italiano; 
    b) in relazione all'opera audiovisiva, la Direzione generale  per
il  cinema  abbia  comunicato  il  riconoscimento  dell'eleggibilita'
culturale e il credito d'imposta teorico spettante. 
  6. Il credito d'imposta decade qualora  all'opera  audiovisiva  non
venga riconosciuto il requisito di  eleggibilita'  culturale,  ovvero
non vengano soddisfatti gli altri  requisiti  previsti  nel  presente
capo. In tal caso, si provvede anche al recupero  del  beneficio  non
spettante e eventualmente gia' fruito.