Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto: a) per «opera audiovisiva» si intende la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto, con contenuto narrativo, documentaristico o di animazione, tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore, destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione; b) per «opera audiovisiva di nazionalita' italiana» si intende l'opera audiovisiva che abbia i requisiti di cui ai successivi articoli 4 e 5 del presente decreto; c) per «emittente televisiva» si intende un fornitore di servizi di media audiovisivi lineare, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, come definita nel TUSMA ed avente «ambito nazionale» ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera u) del medesimo TUSMA; d) per «fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi» si intende un fornitore di servizi media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui alla lettera c), come definito nel TUSMA; e) per «fornitori di servizi di hosting» si intendono i prestatori dei servizi della societa' dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio come definiti dell'art. 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70; f) per «produttore audiovisivo originario» si intende colui che ha organizzato la produzione dell'opera audiovisiva e che ha assunto e gestito i rapporti fondamentali per l'espletamento del processo produttivo, quali, tra gli altri, quelli aventi ad oggetto l'acquisizione, la realizzazione ed esecuzione del soggetto, della sceneggiatura, della regia o direzione artistica, della direzione della fotografia, della creazione delle musiche, dei costumi e delle scenografie, delle attivita' di ripresa sonora ed audiovisiva, dell'interpretazione dell'opera, del montaggio; g) per «produttori indipendenti» si intendono i produttori definiti nella precedente lettera f), che esercitino l'attivita' di produzione audiovisiva in forma esclusiva o prevalente e che: 1) non siano controllati da o collegati a emittenti televisive ovvero a un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o a un fornitore di servizi di hosting; 2) per un periodo di tre anni non destinino almeno il novanta per cento della propria produzione ad una sola emittente; h) per «imprese di produzione audiovisiva italiane» si intendono le imprese di produzione audiovisiva, residenti o non residenti, iscritte al registro delle imprese e soggette a tassazione in Italia; i) per «imprese di produzione esecutiva» si intendono le imprese di produzione audiovisiva italiane che possiedono il requisito di produttore indipendente, come definito al precedente punto f), e che svolgono, su commissione di un'impresa di produzione estera, le attivita' di produzione audiovisiva necessarie per la realizzazione sul territorio italiano ed europeo di opere audiovisive di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), o parti di esse, che non siano di nazionalita' italiana ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, utilizzando prevalentemente manodopera italiana o europea; j) per «costo complessivo dell'opera audiovisiva», si intende il costo di realizzazione dell'opera completata come previsto nella tabella A allegata al presente decreto; k) per «costo eleggibile al credito d'imposta» si intende il costo complessivo dell'opera audiovisiva, con le esclusioni e limitazioni contenute nel provvedimento della Direzione Generale per il cinema previsto nel successivo art. 9, comma 1. Con riferimento alle opere audiovisive di nazionalita' italiana, in particolare: 1) gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri di garanzia sono computabili nell'ammontare massimo complessivo non superiore al 7,5% del costo di produzione e purche' siano direttamente imputabili esclusivamente alla specifica opera audiovisiva per la quale si richiede il beneficio; 2) i costi del personale di produzione e i costi «sopra la linea», non possono superare una percentuale del costo complessivo dell'opera audiovisiva definita nel provvedimento previsto nel successivo art. 9, comma 1; 3) il compenso per la produzione («producer fee») e le spese generali dell'impresa non sono computabili nel costo eleggibile e sono imputabili ciscuna al massimo al 7,5 % del costo complessivo di produzione; l) per «opera audiovisiva prevalentemente finanziata dall'emittente televisiva ovvero da un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o un fornitore di servizi di hosting», si intende l'opera audiovisiva il cui progetto sia sviluppato e realizzato da un produttore indipendente con una partecipazione non inferiore al 5% del costo complessivo dell'opera audiovisiva, come indicato nel budget di produzione e verificato a consuntivo, e in cui il produttore indipendente abbia un ruolo attivo e significativo nella fase di ideazione e sviluppo dell'opera medesima ai sensi della delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il credito d'imposta maturato in relazione alla specifica opera audiovisiva non concorre al raggiungimento della predetta quota minima di partecipazione; m) per «opera audiovisiva in coproduzione» si intende l'opera audiovisiva prodotta dall'emittente televisiva ovvero da un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o un fornitore di servizi di hosting, congiuntamente a un produttore indipendente il quale contribuisca in misura non inferiore al 10% del costo complessivo dell'opera audiovisiva, come indicato nel budget di produzione e verificato a consuntivo; il credito d'imposta maturato in relazione alla specifica opera audiovisiva non concorre al raggiungimento della predetta quota minima di partecipazione; n) «opera audiovisiva in preacquisto» si intende l'opera audiovisiva prodotta da un produttore indipendente, i cui diritti di utilizzazione sono acquistati da un'emittente televisiva, ovvero da un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o da un fornitore di servizi di hosting anteriormente al completamento dell'opera; o) per «opera audiovisiva in licenza di prodotto» si intende l'opera audiovisiva prodotta da un produttore indipendente che ne concede in licenza, dopo il completamento dell'opera, i diritti di utilizzazione e sfruttamento a un'emittente televisiva ovvero a un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o a un fornitore di servizi di hosting; p) ai fini del presente decreto l'opera audiovisiva si intende completata con l'avvenuto deposito della copia campione prevista al successivo art. 5, comma 4, del presente decreto; nel caso di opera seriale il deposito va effettuato dopo aver svolto almeno due terzi dell'opera complessiva, fatto salvo l'obbligo, a pena di decadenza del beneficio, di consegna dell'intera opera seriale entro due anni dalla consegna delle prime puntate o episodi; q) per «diritti primari» si intendono i diritti relativi allo sfruttamento di un'opera audiovisiva in Italia sulle reti di comunicazione elettronica come individuati contrattualmente dalle parti; r) per «diritti secondari» i diritti diversi da quelli primari come indicati alla lettera p) nonche' i diritti relativi allo sfruttamento della produzione audiovisiva all'estero; s) per «diritti di elaborazione a carattere creativo» si intendono, complessivamente, tutti i diritti esclusivi di modifica, elaborazione, adattamento, traduzione, trasformazione, rifacimento, riduzione e variazione, in tutto o in parte, dell'opera completata e depositata presso la Direzione Generale per il cinema come previsto al successivo art. 5, comma 4, del presente decreto, nonche' del soggetto, della sceneggiatura e piu' in generale delle opere originali da cui l'opera completata e' tratta, per la realizzazione e lo sfruttamento di opere derivate nonche' ogni altro diritto di elaborazione a carattere creativo di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni. 2. Se non diversamente previsto, al presente decreto si applicano le definizioni contenute nel TUSMA.