Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto: 
    a)  per  «opera  audiovisiva»  si  intende  la  registrazione  di
immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su
qualsiasi supporto, con contenuto narrativo,  documentaristico  o  di
animazione, tutelata dalla normativa vigente in  materia  di  diritto
d'autore,  destinata  al  pubblico  dal  titolare  dei   diritti   di
utilizzazione; 
    b) per «opera audiovisiva di nazionalita'  italiana»  si  intende
l'opera audiovisiva che  abbia  i  requisiti  di  cui  ai  successivi
articoli 4 e 5 del presente decreto; 
    c) per «emittente televisiva» si intende un fornitore di  servizi
di media audiovisivi lineare, su frequenze terrestri o via satellite,
anche ad accesso condizionato, come  definita  nel  TUSMA  ed  avente
«ambito nazionale» ai sensi dell'art. 2,  comma  1,  lettera  u)  del
medesimo TUSMA; 
  d) per «fornitore di servizi media audiovisivi su altri  mezzi»  si
intende un fornitore di servizi  media  audiovisivi,  lineari  o  non
lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da  quelli  di
cui alla lettera c), come definito nel TUSMA; 
    e)  per  «fornitori  di  servizi  di  hosting»  si  intendono   i
prestatori dei servizi della societa'  dell'informazione  consistenti
nella memorizzazione di informazioni fornite da un  destinatario  del
servizio come definiti dell'art. 16 del decreto legislativo 9  aprile
2003, n. 70; 
    f) per «produttore audiovisivo originario» si intende  colui  che
ha organizzato la produzione dell'opera audiovisiva e che ha  assunto
e gestito i rapporti fondamentali  per  l'espletamento  del  processo
produttivo,  quali,  tra  gli  altri,  quelli   aventi   ad   oggetto
l'acquisizione, la realizzazione ed esecuzione  del  soggetto,  della
sceneggiatura, della regia o  direzione  artistica,  della  direzione
della fotografia, della creazione delle musiche, dei costumi e  delle
scenografie,  delle  attivita'  di  ripresa  sonora  ed  audiovisiva,
dell'interpretazione dell'opera, del montaggio; 
    g)  per  «produttori  indipendenti»  si  intendono  i  produttori
definiti nella precedente lettera f), che esercitino  l'attivita'  di
produzione audiovisiva in forma esclusiva o prevalente e che: 
      1) non siano controllati da o collegati a emittenti  televisive
ovvero a un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o a
un fornitore di servizi di hosting; 
      2) per un periodo di tre anni non destinino almeno  il  novanta
per cento della propria produzione ad una sola emittente; 
    h) per «imprese di produzione audiovisiva italiane» si  intendono
le imprese di produzione  audiovisiva,  residenti  o  non  residenti,
iscritte al registro delle imprese e soggette a tassazione in Italia; 
    i) per «imprese di produzione esecutiva» si intendono le  imprese
di produzione audiovisiva italiane che  possiedono  il  requisito  di
produttore indipendente, come definito al precedente punto f), e  che
svolgono, su commissione  di  un'impresa  di  produzione  estera,  le
attivita' di produzione audiovisiva necessarie per  la  realizzazione
sul territorio italiano  ed  europeo  di  opere  audiovisive  di  cui
all'art. 2, comma 1, lett. a), o parti di  esse,  che  non  siano  di
nazionalita' italiana  ai  sensi  dei  successivi  articoli  4  e  5,
utilizzando prevalentemente manodopera italiana o europea; 
    j) per «costo complessivo dell'opera audiovisiva», si intende  il
costo di realizzazione  dell'opera  completata  come  previsto  nella
tabella A allegata al presente decreto; 
    k) per «costo eleggibile al  credito  d'imposta»  si  intende  il
costo  complessivo  dell'opera  audiovisiva,  con  le  esclusioni   e
limitazioni contenute nel provvedimento della Direzione Generale  per
il cinema previsto nel successivo art. 9, comma  1.  Con  riferimento
alle opere audiovisive di nazionalita' italiana, in particolare: 
      1) gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri  di
garanzia sono  computabili  nell'ammontare  massimo  complessivo  non
superiore  al  7,5%  del  costo  di  produzione   e   purche'   siano
direttamente   imputabili   esclusivamente   alla   specifica   opera
audiovisiva per la quale si richiede il beneficio; 
      2) i costi del personale di produzione  e  i  costi  «sopra  la
linea», non possono superare una percentuale  del  costo  complessivo
dell'opera  audiovisiva  definita  nel  provvedimento  previsto   nel
successivo art. 9, comma 1; 
      3) il compenso per la produzione («producer fee»)  e  le  spese
generali dell'impresa non sono computabili  nel  costo  eleggibile  e
sono imputabili ciscuna al massimo al 7,5 % del costo complessivo  di
produzione; 
    l)   per   «opera    audiovisiva    prevalentemente    finanziata
dall'emittente televisiva ovvero da un  fornitore  di  servizi  media
audiovisivi su altri mezzi o un fornitore di servizi di hosting»,  si
intende  l'opera  audiovisiva  il  cui  progetto  sia  sviluppato   e
realizzato da un produttore indipendente con una  partecipazione  non
inferiore al 5% del costo complessivo  dell'opera  audiovisiva,  come
indicato nel budget di produzione e verificato a consuntivo, e in cui
il produttore indipendente abbia  un  ruolo  attivo  e  significativo
nella fase di ideazione e sviluppo dell'opera medesima ai sensi della
delibera n. 30/11/CSP del  3  febbraio  2011  dell'Autorita'  per  le
Garanzie  nelle  Comunicazioni.  Il  credito  d'imposta  maturato  in
relazione  alla  specifica  opera   audiovisiva   non   concorre   al
raggiungimento della predetta quota minima di partecipazione; 
    m) per «opera audiovisiva in  coproduzione»  si  intende  l'opera
audiovisiva prodotta dall'emittente televisiva ovvero da un fornitore
di servizi media audiovisivi su altri mezzi o un fornitore di servizi
di hosting, congiuntamente a  un  produttore  indipendente  il  quale
contribuisca in misura non inferiore al  10%  del  costo  complessivo
dell'opera audiovisiva, come indicato  nel  budget  di  produzione  e
verificato a consuntivo; il credito d'imposta maturato  in  relazione
alla specifica opera audiovisiva non concorre al raggiungimento della
predetta quota minima di partecipazione; 
    n)  «opera  audiovisiva  in  preacquisto»  si   intende   l'opera
audiovisiva prodotta da un produttore indipendente, i cui diritti  di
utilizzazione sono acquistati da un'emittente televisiva,  ovvero  da
un fornitore di servizi media audiovisivi su  altri  mezzi  o  da  un
fornitore  di  servizi  di  hosting  anteriormente  al  completamento
dell'opera; 
    o) per «opera audiovisiva in  licenza  di  prodotto»  si  intende
l'opera audiovisiva prodotta da un  produttore  indipendente  che  ne
concede in licenza, dopo il completamento dell'opera,  i  diritti  di
utilizzazione e sfruttamento a un'emittente televisiva  ovvero  a  un
fornitore di  servizi  media  audiovisivi  su  altri  mezzi  o  a  un
fornitore di servizi di hosting; 
    p) ai fini del presente decreto l'opera  audiovisiva  si  intende
completata con l'avvenuto deposito della copia campione  prevista  al
successivo art. 5, comma 4, del presente decreto; nel caso  di  opera
seriale il deposito va effettuato dopo aver svolto almeno  due  terzi
dell'opera complessiva, fatto salvo l'obbligo, a  pena  di  decadenza
del beneficio, di consegna dell'intera opera seriale entro  due  anni
dalla consegna delle prime puntate o episodi; 
    q) per «diritti primari» si intendono  i  diritti  relativi  allo
sfruttamento  di  un'opera  audiovisiva  in  Italia  sulle  reti   di
comunicazione elettronica  come  individuati  contrattualmente  dalle
parti; 
    r) per «diritti secondari» i diritti diversi  da  quelli  primari
come indicati  alla  lettera  p)  nonche'  i  diritti  relativi  allo
sfruttamento della produzione audiovisiva all'estero; 
    s)  per  «diritti  di  elaborazione  a  carattere  creativo»   si
intendono, complessivamente, tutti i diritti esclusivi  di  modifica,
elaborazione, adattamento, traduzione,  trasformazione,  rifacimento,
riduzione e variazione, in tutto o in parte, dell'opera completata  e
depositata presso la Direzione Generale per il cinema  come  previsto
al successivo art. 5, comma 4,  del  presente  decreto,  nonche'  del
soggetto,  della  sceneggiatura  e  piu'  in  generale  delle   opere
originali da cui l'opera completata e' tratta, per la realizzazione e
lo sfruttamento di opere  derivate  nonche'  ogni  altro  diritto  di
elaborazione a carattere creativo di cui alla legge 22  aprile  1941,
n. 633 e successive modificazioni. 
  2. Se non diversamente previsto, al presente decreto  si  applicano
le definizioni contenute nel TUSMA.