Art. 21 Disposizioni comuni 1. I crediti d'imposta previsti nel presente decreto non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del T.U.I.R., e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data in cui, ai sensi delle disposizioni del presente decreto, si considera maturato il diritto alla loro fruizione e, comunque, a condizione che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. 2. I crediti d'imposta sono indicati sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i crediti sono utilizzati, evidenziando distintamente l'importo riconosciuto e maturato da quello utilizzato. 3. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dalla Direzione Generale per il cinema si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta del presente decreto per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito, la Direzione generale per il cinema provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 4. Il recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato e' effettuato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il credito e' stato revocato o rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi. 5. L'Agenzia delle entrate, in ogni caso, comunica telematicamente alla Direzione generale per il cinema l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo. 6. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio e controllo, l'Agenzia delle entrate e la Direzione generale per il cinema concordano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le modalita' telematiche per la trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni disciplinate dal presente decreto e dall'art. 1, commi 325-337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, utilizzate in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 7. La Direzione generale per il cinema acquisisce in ordine cronologico le richieste preventive previste nel presente decreto nonche' le comunicazioni previste nei decreti attuativi emanati ai sensi dell'art. 1, comma 333 e comma 336, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni con legge 7 ottobre 2013, n. 112 e successive modificazioni, nonche' degli ulteriori limiti di spesa previsti nel presente decreto, la Direzione generale per il cinema comunica: 1. al richiedente, la non fruibilita' dell'agevolazione a causa della mancanza della copertura finanziaria; 2. con avviso pubblicato sul sito internet del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, il verificarsi dell'esaurimento delle risorse finanziarie. 8. La Direzione generale per il cinema comunica la non spettanza dei crediti d'imposta previsti all'art. 1, commi 325-337 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni nonche' disciplinati nel presente decreto, qualora la medesima impresa abbia indebitamente fruito in precedenza dei crediti d'imposta indicati nel presente comma.