Art. 21 
 
 
                         Disposizioni comuni 
 
  1. I crediti d'imposta previsti nel presente decreto non concorrono
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi  e  del
valore  della  produzione  ai  fini  dell'imposta   regionale   sulle
attivita' produttive, non rilevano ai fini del rapporto di  cui  agli
articoli 61 e  109,  comma  5,  del  T.U.I.R.,  e  sono  utilizzabili
esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data in cui,  ai
sensi delle disposizioni del presente decreto, si considera  maturato
il diritto alla loro fruizione e, comunque, a  condizione  che  siano
state rispettate le procedure previste nel presente  decreto.  A  tal
fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite  i
servizi  telematici  offerti  dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il
rifiuto  dell'operazione  di  versamento.  L'ammontare  del   credito
d'imposta utilizzato in compensazione  non  deve  eccedere  l'importo
concesso dal Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. 
  2. I crediti d'imposta sono indicati sia  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia  nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di  imposta  in  cui  i
crediti  sono  utilizzati,   evidenziando   distintamente   l'importo
riconosciuto e maturato da quello utilizzato. 
  3. Qualora, a seguito  dei  controlli  effettuati  dalla  Direzione
Generale  per  il  cinema  si  accerti  l'indebita  fruizione,  anche
parziale, dei crediti d'imposta del presente decreto per  il  mancato
rispetto delle condizioni  richieste  dalla  norma,  ovvero  a  causa
dell'inammissibilita'  dei  costi  sulla  base  dei  quali  e'  stato
determinato l'importo fruito, la Direzione  generale  per  il  cinema
provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi  e
sanzioni secondo legge. 
  4. Il recupero del credito d'imposta  indebitamente  utilizzato  e'
effettuato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo  a  quello
in cui il credito e' stato revocato o rideterminato. Per  quanto  non
espressamente disciplinato dal  presente  decreto,  si  applicano  le
disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione  e
contenzioso previste per le imposte sui redditi. 
  5. L'Agenzia delle entrate, in ogni caso, comunica  telematicamente
alla Direzione generale per il cinema l'eventuale indebita fruizione,
totale o parziale,  del  credito  di  imposta  accertata  nell'ambito
dell'ordinaria attivita' di controllo. 
  6. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio  e  controllo,  l'Agenzia
delle entrate e la Direzione generale per il cinema concordano, entro
60 giorni dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica   Italiana,   le   modalita'
telematiche per la trasmissione dei dati relativi  alle  agevolazioni
disciplinate dal presente decreto e dall'art. 1, commi 325-337, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, utilizzate
in compensazione ai sensi dell'art.  17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. 
  7. La  Direzione  generale  per  il  cinema  acquisisce  in  ordine
cronologico le richieste preventive  previste  nel  presente  decreto
nonche' le comunicazioni previste nei decreti  attuativi  emanati  ai
sensi dell'art. 1, comma 333 e comma 336,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244 e successive modificazioni. Al raggiungimento dei limiti
di spesa previsti all'art. 8, comma 3,  del  decreto-legge  8  agosto
2013, n. 91, convertito con modificazioni con legge 7  ottobre  2013,
n. 112 e successive modificazioni, nonche' degli ulteriori limiti  di
spesa previsti nel presente decreto, la  Direzione  generale  per  il
cinema comunica: 
    1. al richiedente, la non fruibilita' dell'agevolazione  a  causa
della mancanza della copertura finanziaria; 
    2. con avviso pubblicato sul sito internet del Ministero dei beni
e  delle  attivita'  culturali  e   del   turismo,   il   verificarsi
dell'esaurimento delle risorse finanziarie. 
  8. La Direzione generale per il cinema comunica  la  non  spettanza
dei crediti d'imposta previsti all'art. 1, commi 325-337 della  legge
24  dicembre  2007,  n.  244  e  successive   modificazioni   nonche'
disciplinati nel presente decreto, qualora la medesima impresa  abbia
indebitamente fruito in precedenza dei crediti d'imposta indicati nel
presente comma.