Art. 24 Disposizioni transitorie 1. Per le opere audiovisive la cui lavorazione e' iniziata prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono ammissibili esclusivamente i costi di produzione a carico dell'impresa, effettivamente sostenuti e supportati da documentazione fiscalmente rilevante ai fini della determinazione del reddito fiscale per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2014. In relazione a tali opere, il produttore indipendente deve presentare alla Direzione generale per il cinema, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) in via telematica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (Deggendorf), utilizzando il modello predisposto dalla Direzione generale per il cinema in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2007; b) gli elementi previsti dall'art. 12 del presente decreto ed in particolare: 1) la richiesta di riconoscimento della nazionalita' italiana provvisoria, la richiesta di eleggibilita' culturale, il piano di lavorazione dell'opera con indicazione delle giornate di ripresa previste, il costo complessivo, il costo eleggibile dell'opera e il conseguente credito d'imposta teoricamente spettante, l'attestazione della qualifica di "produttore indipendente"; 2. Esclusivamente per tali opere, nel caso in cui il contratto fra i soggetti di cui alle lettere c, d, e del comma 1 art. 2 del presente decreto e produttore indipendente sia stato gia' sottoscritto con atto avente data certa anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, il requisito concernente la titolarita', da parte dei produttori indipendenti, di diritti relativi alle opere audiovisive sulle quali sono richiesti i benefici, previsto all'art. 8, comma 5, legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, citato in premessa, e' soddisfatto nel caso in cui le clausole contrattuali in materia di diritti primari e secondari, comprese le eventuali limitazioni temporali, risultino coerenti con le disposizioni dettate dalla delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni. 3. La sussistenza dei requisiti necessari per accedere ai benefici previsti dal presente decreto e' riconosciuta solo ed esclusivamente a seguito della comunicazione che la Direzione generale per il cinema deve trasmettere entro i successivi 60 giorni dalla data di invio della documentazione prevista al comma 1 del presente articolo. 4. A seguito della comunicazione favorevole della Direzione generale per il cinema prevista nel comma precedente, il produttore indipendente deve presentare la richiesta definitiva prevista all'art. 12, comma 5, previo deposito della copia campione ai sensi dell'art. 12, comma 3. 5. Per le opere audiovisive o parti di esse di nazionalita' diversa da quella italiana e realizzate sul territorio italiano su commissione di produzioni estere, la cui lavorazione e' iniziata prima dell'entrata in vigore del presente decreto e dopo il 1° gennaio 2014, le imprese di produzione esecutiva e post-produzione, come definite all'art. 2, comma 1, lettera i) del presente decreto che vogliano beneficiare dei crediti d'imposta, devono presentare alla Direzione generale per il cinema, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto: a) in via telematica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (Deggendorf), utilizzando lo schema approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea; b) gli elementi previsti dall'art. 18 del presente decreto ed in particolare: la richiesta di eleggibilita' culturale, il piano di lavorazione dell'opera con indicazione delle giornate di ripresa previste sul territorio italiano o di altro Paese europeo, il costo complessivo, il costo eleggibile dell'opera e il conseguente credito d'imposta teoricamente spettante, l'attestazione del possesso della qualifica di produttore indipendente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del presente decreto. La sussistenza dei requisiti necessari per accedere ai benefici previsti dal presente decreto e' riconosciuta solo ed esclusivamente a seguito della comunicazione che la Direzione Generale per il cinema deve trasmettere entro i successivi 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione prevista al comma 5 del presente articolo. 6. A seguito della comunicazione favorevole della Direzione Generale per il cinema prevista nel comma precedente, il produttore indipendente deve presentare la richiesta definitiva prevista all'art. 18, comma 3.