Art. 24 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Per le opere audiovisive la cui lavorazione  e'  iniziata  prima
dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono   ammissibili
esclusivamente  i  costi  di  produzione   a   carico   dell'impresa,
effettivamente sostenuti e supportati da  documentazione  fiscalmente
rilevante ai fini della determinazione del  reddito  fiscale  per  il
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2014. In  relazione  a  tali
opere, il produttore  indipendente  deve  presentare  alla  Direzione
generale per il cinema, entro 60 giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto: 
    a) in via telematica, la dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta' (Deggendorf), utilizzando  il  modello  predisposto  dalla
Direzione generale per  il  cinema  in  attuazione  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2007; 
    b) gli elementi previsti dall'art. 12 del presente decreto ed  in
particolare: 
      1) la richiesta di riconoscimento della  nazionalita'  italiana
provvisoria, la richiesta di eleggibilita'  culturale,  il  piano  di
lavorazione dell'opera con  indicazione  delle  giornate  di  ripresa
previste, il costo complessivo, il costo eleggibile dell'opera  e  il
conseguente credito d'imposta teoricamente spettante,  l'attestazione
della qualifica di "produttore indipendente"; 
  2. Esclusivamente per tali opere, nel caso in cui il contratto  fra
i soggetti di cui alle lettere c,  d,  e  del  comma  1  art.  2  del
presente  decreto  e   produttore   indipendente   sia   stato   gia'
sottoscritto con atto avente  data  certa  anteriore  all'entrata  in
vigore del presente decreto, il requisito concernente la titolarita',
da parte dei produttori indipendenti, di diritti relativi alle  opere
audiovisive sulle quali sono richiesti i benefici, previsto  all'art.
8,  comma  5,  legge  8  agosto  2013,   n.   91,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre  2013,  n.  112,  citato  in
premessa, e' soddisfatto nel caso in cui le clausole contrattuali  in
materia  di  diritti  primari  e  secondari,  comprese  le  eventuali
limitazioni temporali, risultino coerenti con le disposizioni dettate
dalla delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell'Autorita' per le
Garanzie nelle Comunicazioni. 
  3. La sussistenza dei requisiti necessari per accedere ai  benefici
previsti dal presente decreto e' riconosciuta solo ed  esclusivamente
a seguito della comunicazione che la Direzione generale per il cinema
deve trasmettere entro i successivi 60 giorni  dalla  data  di  invio
della documentazione prevista al comma 1 del presente articolo. 
  4.  A  seguito  della  comunicazione  favorevole  della   Direzione
generale per il cinema prevista nel comma precedente,  il  produttore
indipendente  deve  presentare  la  richiesta   definitiva   prevista
all'art. 12, comma 5, previo deposito della copia campione  ai  sensi
dell'art. 12, comma 3. 
  5. Per le opere audiovisive o parti di esse di nazionalita' diversa
da  quella  italiana  e  realizzate  sul   territorio   italiano   su
commissione di produzioni estere,  la  cui  lavorazione  e'  iniziata
prima dell'entrata in vigore  del  presente  decreto  e  dopo  il  1°
gennaio 2014, le imprese di produzione esecutiva  e  post-produzione,
come definite all'art. 2, comma 1, lettera i)  del  presente  decreto
che vogliano beneficiare dei  crediti  d'imposta,  devono  presentare
alla Direzione generale per il cinema, entro 60 giorni dalla data  di
pubblicazione del presente decreto: 
    a) in via telematica, la dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta'  (Deggendorf),  utilizzando  lo   schema   approvato   con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del  6  agosto
2007, in attuazione del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 23 maggio 2007,  concernente  determinati  aiuti  di  Stato,
dichiarati incompatibili dalla Commissione europea; 
    b) gli elementi previsti dall'art. 18 del presente decreto ed  in
particolare: la richiesta di eleggibilita'  culturale,  il  piano  di
lavorazione dell'opera con  indicazione  delle  giornate  di  ripresa
previste sul territorio italiano o di altro Paese europeo,  il  costo
complessivo, il costo eleggibile dell'opera e il conseguente  credito
d'imposta teoricamente spettante, l'attestazione del  possesso  della
qualifica di produttore indipendente ai sensi dell'art. 2,  comma  1,
lettera  g)  del  presente  decreto.  La  sussistenza  dei  requisiti
necessari per accedere ai benefici previsti dal presente  decreto  e'
riconosciuta solo ed esclusivamente a seguito della comunicazione che
la  Direzione  Generale  per  il  cinema  deve  trasmettere  entro  i
successivi 60 giorni dalla data  di  ricezione  della  documentazione
prevista al comma 5 del presente articolo. 
  6.  A  seguito  della  comunicazione  favorevole  della   Direzione
Generale per il cinema prevista nel comma precedente,  il  produttore
indipendente  deve  presentare  la  richiesta   definitiva   prevista
all'art. 18, comma 3.