Art. 3 Requisiti 1. Sono ammessi ai benefici previsti nel presente decreto i produttori indipendenti: a) iscritti nell'elenco informatico istituito e tenuto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, presso la Direzione Generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, in un'apposita sezione dedicata ai produttori indipendenti di opere audiovisive; b) che hanno sede legale nello Spazio Economico Europeo; c) che sono soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia cui sia riconducibile l'opera audiovisiva cui sono correlati i benefici; d) che hanno capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a quarantamila euro, nel caso di imprese costituite sotto forma di societa' di capitale ovvero, con riferimento alle imprese individuali di produzione e a quelle costituite sotto forma di societa' di persone, abbiano un patrimonio netto non inferiore a quarantamila euro; tali limiti sono ridotti all'importo di diecimila euro in relazione alla produzione di opere destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o di fornitori di servizi di hosting; 2. I benefici sono riconosciuti in relazione agli investimenti nella produzione di opere audiovisive: a) di nazionalita' italiana; b) destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un'emittente televisiva, ovvero per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o di un fornitore di servizi di hosting; c) che rispondano ai requisiti di eleggibilita' culturale previsti nella Tabella B allegata al presente decreto; d) prodotte da produttori indipendenti come definiti nel comma 1 del presente articolo in possesso del requisito relativo alla titolarita' dei diritti previsto al successivo art. 7 comma 1. 3. I benefici disciplinati dal presente decreto si applicano alle opere audiovisive quali: a) opere di fiction, singole o seriali, intese come opere audiovisive di narrazione e finzione scenica, di durata complessiva non inferiore a 50 minuti e con un costo complessivo non inferiore a 2.000 euro al minuto; b) opere di animazione, singole o seriali, di durata complessiva non inferiore a 24 minuti e con un costo complessivo non inferiore a 400 euro al minuto ; c) documentari, singoli o seriali, di durata complessiva non inferiore a 40 minuti e con un costo complessivo non inferiore a 400 euro al minuto; d) per le opere destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o di un fornitore di servizi di hosting tali limiti sono ridotti a 10 minuti e il costo complessivo non dovra' essere inferiore a 400 euro al minuto. 4. Con riferimento alle soglie minime previste nel precedente punto 3, sono ammesse deroghe per motivate esigenze artistiche, produttive, finanziarie e commerciali adottate con provvedimento del Direttore Generale del Cinema, sentita la Commissione per la cinematografia. 5. I benefici disciplinati dal presente decreto non si applicano a: a) opere audiovisive destinate al prioritario sfruttamento in sala cinematografica o che comunque abbiano presentato denuncia di inizio lavorazione ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28; b) opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale; c) pubblicita' televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni, come definite all'art. 2, comma 1, lettere ee), ff), ii) e mm) del TUSMA; d) opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali; e) programmi di informazione e attualita'; f) giochi, spettacoli di varieta', quiz, talk show; g) programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni; h) trasmissione anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi; i) programmi aventi scopi esclusivamente didattici e formativi.