Art. 3 
 
 
                              Requisiti 
 
  1. Sono  ammessi  ai  benefici  previsti  nel  presente  decreto  i
produttori indipendenti: 
    a) iscritti nell'elenco informatico istituito e tenuto, ai  sensi
dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,
e successive modificazioni,  presso  la  Direzione  Generale  per  il
cinema del Ministero dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, in un'apposita sezione dedicata ai  produttori  indipendenti
di opere audiovisive; 
    b) che hanno sede legale nello Spazio Economico Europeo; 
    c) che sono soggetti a tassazione in  Italia  per  effetto  della
loro residenza  fiscale,  ovvero  per  la  presenza  di  una  stabile
organizzazione in Italia cui sia  riconducibile  l'opera  audiovisiva
cui sono correlati i benefici; 
    d) che hanno capitale sociale minimo interamente  versato  ed  un
patrimonio netto non inferiori  a  quarantamila  euro,  nel  caso  di
imprese costituite sotto forma di societa' di  capitale  ovvero,  con
riferimento  alle  imprese  individuali  di  produzione  e  a  quelle
costituite sotto forma di societa' di persone, abbiano un  patrimonio
netto non inferiore a quarantamila euro;  tali  limiti  sono  ridotti
all'importo di diecimila euro in relazione alla produzione  di  opere
destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un  fornitore  di
servizi media audiovisivi su altri mezzi o di fornitori di servizi di
hosting; 
  2. I benefici sono  riconosciuti  in  relazione  agli  investimenti
nella produzione di opere audiovisive: 
    a) di nazionalita' italiana; 
    b)  destinate  al  pubblico   prioritariamente   per   mezzo   di
un'emittente televisiva, ovvero per mezzo di un fornitore di  servizi
media audiovisivi su altri mezzi o di  un  fornitore  di  servizi  di
hosting; 
    c)  che  rispondano  ai  requisiti  di  eleggibilita'   culturale
previsti nella Tabella B allegata al presente decreto; 
    d) prodotte da produttori indipendenti come definiti nel comma  1
del  presente  articolo  in  possesso  del  requisito  relativo  alla
titolarita' dei diritti previsto al successivo art. 7 comma 1. 
  3. I benefici disciplinati dal presente decreto si  applicano  alle
opere audiovisive quali: 
    a) opere  di  fiction,  singole  o  seriali,  intese  come  opere
audiovisive di narrazione e finzione scenica, di  durata  complessiva
non inferiore a 50 minuti e con un costo complessivo non inferiore  a
2.000 euro al minuto; 
    b) opere di animazione, singole o seriali, di durata  complessiva
non inferiore a 24 minuti e con un costo complessivo non inferiore  a
400 euro al minuto ; 
    c) documentari, singoli o  seriali,  di  durata  complessiva  non
inferiore a 40 minuti e con un costo complessivo non inferiore a  400
euro al minuto; 
    d) per le opere destinate al pubblico prioritariamente per  mezzo
di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o  di  un
fornitore di servizi di hosting tali limiti sono ridotti a 10  minuti
e il costo complessivo non dovra' essere  inferiore  a  400  euro  al
minuto. 
  4. Con riferimento alle soglie minime previste nel precedente punto
3, sono ammesse deroghe per motivate esigenze artistiche, produttive,
finanziarie e commerciali adottate con  provvedimento  del  Direttore
Generale del Cinema, sentita la Commissione per la cinematografia. 
  5. I benefici disciplinati dal presente decreto non si applicano a: 
    a) opere audiovisive destinate  al  prioritario  sfruttamento  in
sala cinematografica o che comunque abbiano  presentato  denuncia  di
inizio lavorazione ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n. 28; 
    b) opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla
violenza o all'odio razziale; 
    c)  pubblicita'  televisive,  spot  pubblicitari,  televendite  e
telepromozioni, come definite all'art. 2, comma 1, lettere ee),  ff),
ii) e mm) del TUSMA; 
    d) opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o
promozionali; 
    e) programmi di informazione e attualita'; 
    f) giochi, spettacoli di varieta', quiz, talk show; 
    g) programmi di gare e competizioni  o  contenenti  risultati  di
gare e competizioni; 
    h) trasmissione anche in diretta, di  eventi,  ivi  compresi  gli
eventi  teatrali,  musicali,   artistici,   culturali,   sportivi   e
celebrativi; 
    i) programmi aventi scopi esclusivamente didattici e formativi.