Art. 5 
 
 
                   Procedimento di riconoscimento 
         della nazionalita' italiana delle opere audiovisive 
 
  1. Ai  fini  dell'ammissione  ai  benefici  previsti  nel  presente
decreto, i produttori indipendenti presentano alla Direzione generale
per  il  cinema   istanza   di   riconoscimento   provvisorio   della
nazionalita' italiana dell'opera audiovisiva, almeno un giorno  prima
dell'inizio delle riprese o dell'animazione. 
  2. Nell'istanza,  da  presentare  in  via  telematica  su  apposita
modulistica successivamente predisposta dalla Direzione generale  per
il  cinema,  il  legale  rappresentante  dell'impresa  di  produzione
audiovisiva attesta il possesso dei requisiti per  il  riconoscimento
provvisorio della  nazionalita'  italiana  dell'opera  audiovisiva  e
dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di
categoria e dei relativi oneri sociali, ai  sensi  dell'art.  46  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  3. I provvedimenti di riconoscimento provvisorio della nazionalita'
italiana sono adottati, entro  60  giorni  dalla  data  di  ricezione
dell'istanza, dal Direttore generale per il cinema. 
  4. Le imprese di produzione audiovisiva sono  tenute  a  presentare
alla Direzione generale per il cinema, entro il termine di 30  giorni
dalla data di deposito della copia  campione  dell'opera  audiovisiva
provvista  di  codice  ISAN,  apposita  istanza   di   riconoscimento
definitivo della nazionalita'  italiana  dell'opera  audiovisiva.  Il
Direttore  generale  per  il  cinema  provvede   all'emanazione   del
provvedimento di riconoscimento definitivo della nazionalita' entro i
successivi 90 giorni. Le opere audiovisive che  abbiano  i  requisiti
previsti  nel  presente  articolo  vengono  iscritte,  all'atto   del
provvedimento  di  riconoscimento  definitivo,  in  appositi  elenchi
informatici istituiti presso la Direzione generale per il cinema.