Art. 7 
 
 
                       Titolarita' dei diritti 
 
  1. Ai fini dell'ottenimento del credito di  imposta,  i  produttori
indipendenti  devono  detenere  i   diritti   relativi   alle   opere
audiovisive sulle quali sono richiesti i benefici cosi' come previsto
all'art. 8, comma 5, legge 8 agosto  2013,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. La titolarita' dei
diritti e' soddisfatta nel caso in cui sussistano tutti  i  requisiti
elencati rispettivamente nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. 
  2. In caso di opera audiovisiva  prevalentemente  finanziata,  come
definita nel precedente art. 2, comma  1,  lettera  l),  e  di  opera
audiovisiva in coproduzione, come definita  nel  precedente  art.  2,
comma 1, lettera m): 
    a) le clausole contrattuali  in  materia  di  diritti  primari  e
secondari, comprese le eventuali limitazioni temporali, devono essere
coerenti con le disposizioni dettate dalla delibera n. 30/11/CSP  del
3 febbraio 2011 dell'Autorita' per le  Garanzie  nelle  Comunicazioni
ivi compreso quanto previsto dall'art. 5,  comma  2  dell'allegato  A
alla delibera  stessa  relativamente  al  rispetto  dei  principi  di
equita' e  non  discriminazione  nei  rapporti  tra  le  parti  e  di
autonomia  della  negoziazione  dei  singoli  diritti  al   fine   di
consentire la valorizzazione di ciascuno di essi; 
    b) le quote dei diritti  attribuiti  ai  produttori  indipendenti
devono  rispettare  criteri  di  proporzionalita'   con   riferimento
all'effettivo investimento finanziario  del  produttore  indipendente
rispetto al costo  complessivo  dell'opera  audiovisiva;  il  credito
d'imposta riconosciuto in relazione all'opera  specifica,  qualora  e
nella misura in cui sia stato effettivamente investito nella medesima
opera,  e'  parte  dell'investimento   finanziario   del   produttore
indipendente nell'opera audiovisiva; 
    c) i diritti  di  elaborazione  creativa  devono  appartenere  al
produttore indipendente in una percentuale non inferiore al  rapporto
fra apporto finanziario del produttore  indipendente  e  investimento
complessivo nell'opera audiovisiva. La quota  minima  di  diritti  di
elaborazione creativa individuata nel  periodo  precedente  non  puo'
essere ceduta all'emittente televisiva ovvero ad altro  soggetto  per
un periodo di 6 anni decorrenti  dalla  data  di  sottoscrizione  del
contratto con l'emittente televisiva. E' ammissibile la previsione di
un diritto d'opzione  a  favore  dell'emittente  televisiva,  secondo
modalita' e termini  stabiliti  dalle  parti  e  sulla  base  di  una
specifica remunerazione, a condizione che sia  altresi'  previsto  un
diritto di prelazione a favore del  produttore  indipendente  per  la
realizzazione di una o piu' opere derivate dall'opera audiovisiva. 
    3. In caso di opera audiovisiva in  pre-acquisto,  come  definita
nel precedente art. 2, comma 1, lettera n): 
      a) le clausole contrattuali in materia  di  diritti  primari  e
secondari, comprese le eventuali limitazioni temporali, devono essere
coerenti con le disposizioni dettate dalla delibera n. 30/11/CSP  del
3 febbraio 2011 dell'Autorita' per le Garanzie  nelle  Comunicazioni,
ivi compreso quanto previsto dall'art. 5,  comma  2  dell'allegato  A
alla delibera  stessa  relativamente  al  rispetto  dei  principi  di
equita' e  non  discriminazione  nei  rapporti  tra  le  parti  e  di
autonomia  della  negoziazione  dei  singoli  diritti  al   fine   di
consentire la valorizzazione di ciascuno di essi; 
      b) i diritti di elaborazione  creativa  possono  essere  ceduti
all'emittente televisiva in una percentuale non superiore al rapporto
fra il prezzo  riconosciuto  dall'emittente  televisiva  e  il  costo
complessivo  dell'opera  audiovisiva.  La   quota   di   diritti   di
elaborazione   creativa,   al   netto   della   quota   eventualmente
riconosciuta all'emittente ai sensi del periodo precedente, non  puo'
essere ceduta all'emittente televisiva ovvero ad altro  soggetto  per
un periodo di 6 anni decorrenti  dalla  data  di  sottoscrizione  del
contratto con l'emittente televisiva. 
  E' ammissibile la previsione  di  un  diritto  d'opzione  a  favore
dell'emittente televisiva,  secondo  modalita'  e  termini  stabiliti
dalle parti e sulla base di una specifica remunerazione, a condizione
che sia altresi' previsto un  diritto  di  prelazione  a  favore  del
produttore indipendente per la realizzazione  di  una  o  piu'  opere
derivate dall'opera audiovisiva. 
  4. In caso di  opera  audiovisiva  in  licenza  di  prodotto,  come
definita nel precedente art. 2, comma 1, lettera  o),  la  detenzione
dei diritti primari e secondari e le relative  limitazioni  temporali
devono essere coerenti con le disposizioni dettate dalla delibera  n.
30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell'Autorita' per  le  Garanzie  nelle
Comunicazioni, ivi compreso quanto  previsto  dall'art.  5,  comma  2
dell'allegato A alla delibera stessa relativamente  al  rispetto  dei
principi di equita' e non discriminazione nei rapporti tra le parti e
di autonomia della  negoziazione  dei  singoli  diritti  al  fine  di
consentire la valorizzazione di ciascuno di essi. 
  5. Per accedere ai benefici previsti nel presente decreto, ai sensi
della delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell'Autorita' per le
Garanzie nelle Comunicazioni, non sono in ogni caso  ammissibili  gli
accordi fra emittente televisiva e produttore indipendente, diretti a
qualificare come diritti primari, come definiti nel  precedente  art.
2, comma 1, lettera q), la  totalita'  dei  diritti  di  sfruttamento
dell'opera audiovisiva su tutte le reti di comunicazione  elettronica
sul territorio nazionale.