Art. 9 Costi eleggibili al credito d'imposta 1. Il credito d'imposta disciplinato nel presente Capo e' calcolato percentualmente sulla base del costo eleggibile dell'opera audiovisiva, come definito nel precedente art. 2, comma 1, lettera k) e come ulteriormente specificato in un apposito provvedimento adottato dalla Direzione Generale per il cinema, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e la Commissione per la cinematografia. 2. Il credito d'imposta e' calcolato in base ai costi eleggibili imputabili all'opera audiovisiva e supportati da documentazione fiscalmente rilevante ai fini della determinazione del reddito imponibile dell'impresa di produzione audiovisiva indipendente. Per spese di produzione sostenute sul territorio italiano si intendono quelle la cui tipologia e' indicata nella tabella A, allegata al presente decreto. Tali spese, ad eccezione di quelle relative ai teatri di posa ed alle costruzioni sceniche, supporti e lavorazioni tecniche, trasporti, mezzi tecnici, e post-produzione, vengono computate in misura pari al 100% del loro valore nel caso in cui vengano effettuate sul territorio italiano piu' del 50% delle giornate di ripresa totali. Fino al 50% di giornate di ripresa, dette spese sono computate nella percentuale corrispondente al rapporto tra numero delle giornate di riprese sul territorio italiano e numero totale delle giornate di riprese. Le spese relative ai teatri di posa ed alle costruzioni sceniche, supporti e lavorazioni tecniche, trasporti, mezzi tecnici, e post-produzione vengono computate in base all'effettivo sostenimento del costo sul territorio italiano.