Art. 9 
 
 
                Costi eleggibili al credito d'imposta 
 
  1. Il credito d'imposta disciplinato nel presente Capo e' calcolato
percentualmente  sulla   base   del   costo   eleggibile   dell'opera
audiovisiva, come definito nel precedente art. 2, comma 1, lettera k)
e  come  ulteriormente  specificato  in  un  apposito   provvedimento
adottato  dalla  Direzione  Generale  per  il  cinema,   sentite   le
associazioni  di  categoria   maggiormente   rappresentative   e   la
Commissione per la cinematografia. 
  2. Il credito d'imposta e' calcolato in base  ai  costi  eleggibili
imputabili  all'opera  audiovisiva  e  supportati  da  documentazione
fiscalmente  rilevante  ai  fini  della  determinazione  del  reddito
imponibile dell'impresa di produzione audiovisiva  indipendente.  Per
spese di produzione sostenute sul territorio  italiano  si  intendono
quelle la cui tipologia e' indicata  nella  tabella  A,  allegata  al
presente decreto. Tali spese, ad  eccezione  di  quelle  relative  ai
teatri di posa ed alle costruzioni sceniche, supporti  e  lavorazioni
tecniche,  trasporti,  mezzi  tecnici,  e  post-produzione,   vengono
computate in misura pari al 100% del loro  valore  nel  caso  in  cui
vengano  effettuate  sul  territorio  italiano  piu'  del  50%  delle
giornate di ripresa totali. Fino al 50% di giornate di ripresa, dette
spese sono computate nella percentuale corrispondente al rapporto tra
numero delle giornate di riprese sul  territorio  italiano  e  numero
totale delle giornate di riprese. Le spese relative ai teatri di posa
ed  alle  costruzioni  sceniche,  supporti  e  lavorazioni  tecniche,
trasporti, mezzi tecnici, e post-produzione vengono computate in base
all'effettivo sostenimento del costo sul territorio italiano.