Art. 2 Definizioni e tipologie di soggetti e interventi ammissibili al credito d'imposta 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014: a) per impresa di esercizio cinematografico si intende l'impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, ed iscritta all'albo delle imprese di cui al medesimo art. 3; b) per piccole e medie imprese si intendono le imprese per cui ricorrono i requisiti fissati dal decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005, con il quale e' stata recepita la raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 della Commissione europea; c) per sala cinematografica si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico, come definito all'art. 2, comma 8, del citato decreto legislativo n. 28 del 2004. Per sala cinematografica esistente almeno dal 1° gennaio 1980, si intende quella, come definita nel periodo precedente, per la quale persistano da detta data l'ubicazione immobiliare e il carattere di sito di fruizione cinematografica, indipendentemente da mutamenti di denominazione, proprieta' e gestione; d) per interventi ammessi al credito d'imposta si intendono quelli previsti all'art. 15, comma 2, lettera a), con esclusione di quanto attiene alla realizzazione di nuove sale, nonche' lettere b) e c) del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, ovvero: 1) il ripristino di sale inattive; 2) la trasformazione delle sale mediante aumento del numero di schermi; 3) la ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche; 4) l'installazione, la ristrutturazione e il rinnovo delle apparecchiature e degli impianti, anche digitali, e servizi accessori alle sale.