Art. 2 
 
 
                 Definizioni e tipologie di soggetti 
            e interventi ammissibili al credito d'imposta 
 
  1.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  6,  comma  2-bis,   del
decreto-legge n. 83 del 2014, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 106 del 2014: 
  a) per impresa di esercizio cinematografico si intende l'impresa in
possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, ed iscritta all'albo
delle imprese di cui al medesimo art. 3; 
  b) per piccole e medie imprese si  intendono  le  imprese  per  cui
ricorrono  i  requisiti  fissati  dal  decreto  del  Ministro   delle
attivita' produttive del 18  aprile  2005,  con  il  quale  e'  stata
recepita la raccomandazione  2003/361/CE  del  6  maggio  2003  della
Commissione europea; 
  c) per sala cinematografica si intende qualunque spazio, al  chiuso
o all'aperto, adibito a  pubblico  spettacolo  cinematografico,  come
definito all'art. 2, comma 8, del citato decreto  legislativo  n.  28
del 2004. Per sala cinematografica esistente almeno  dal  1°  gennaio
1980, si intende quella, come definita nel periodo precedente, per la
quale  persistano  da  detta  data  l'ubicazione  immobiliare  e   il
carattere di sito di fruizione cinematografica, indipendentemente  da
mutamenti di denominazione, proprieta' e gestione; 
  d) per interventi ammessi al credito d'imposta si intendono  quelli
previsti all'art. 15, comma 2, lettera a), con esclusione  di  quanto
attiene alla realizzazione di nuove sale, nonche' lettere b) e c) del
citato decreto legislativo n. 28 del 2004, ovvero: 
  1) il ripristino di sale inattive; 
  2) la trasformazione delle sale  mediante  aumento  del  numero  di
schermi; 
  3) la ristrutturazione  e  adeguamento  strutturale  e  tecnologico
delle sale cinematografiche; 
  4)  l'installazione,  la  ristrutturazione  e  il   rinnovo   delle
apparecchiature e degli impianti, anche digitali, e servizi accessori
alle sale.