Art. 4 Spese ammissibili all'agevolazione 1. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al presente decreto, sono considerate eleggibili, ove effettivamente sostenute ai sensi del comma 2 e nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016, le spese inerenti gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), non iniziati prima del 1° giugno 2014. 2. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle imposte sui redditi. 3. L'effettivita' del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.