Art. 4 
 
 
                 Spese ammissibili all'agevolazione 
 
  1. Ai fini della determinazione del credito  d'imposta  di  cui  al
presente decreto, sono  considerate  eleggibili,  ove  effettivamente
sostenute ai sensi del comma 2 e nel periodo intercorrente tra il  1°
gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016, le spese inerenti gli  interventi
di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), non  iniziati  prima  del  1°
giugno 2014. 
  2. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo  quanto
previsto dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante  il  Testo
unico delle imposte sui redditi. 
  3. L'effettivita' del sostenimento delle spese  deve  risultare  da
apposita  attestazione  rilasciata  dal   presidente   del   collegio
sindacale, ovvero da un revisore legale  iscritto  nel  registro  dei
revisori legali,  o  da  un  professionista  iscritto  nell'albo  dei
dottori commercialisti e degli esperti  contabili,  o  nell'albo  dei
periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero  dal
responsabile del centro di assistenza fiscale.