Art. 2 Mobilita' finanziata con il fondo per la mobilita' 1. In via ordinaria la mobilita' si svolge, nel limite dei posti disponibili nella dotazione organica, con le risorse finanziarie che le amministrazioni pubbliche hanno nella disponibilita' dei loro bilanci, nel rispetto della disciplina prevista per la mobilita' da finanziare con le risorse per le assunzioni e per la mobilita' per la quale ricorrano le condizioni di neutralita' per la finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 2, lettera i). 2. Le procedure di mobilita' finanziata con il fondo per la mobilita' si configurano come speciali. In particolare, e' consentito fare ricorso a tale fondo esclusivamente nei seguenti casi: a) a fronte di specifiche disposizioni di legge, analogamente a quanto previsto dall'art. 30, comma 2.3; b) mobilita' funzionale, ove previsto il ricorso al fondo. Il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione che dispone e disciplina la mobilita' funzionale specifica di volta in volta le modalita' di finanziamento della predetta mobilita', previa verifica, per tale specifico aspetto, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; c) mobilita' volontaria e mobilita' obbligatoria, purche' riconducibili alla fattispecie della mobilita' neutrale per la finanza pubblica, laddove, in relazione ad una conclamata carenza di personale, con oggettivi effetti sul regolare funzionamento degli uffici, e' necessario reclutare un consistente numero di dipendenti pubblici con riflessi contabili, in termini di oneri, significativi e non piena disponibilita' di risorse finanziarie nel proprio bilancio. 3. Non sono in ogni caso ammesse richieste di utilizzo del fondo per la mobilita' nei casi di: a) mobilita' da finanziare con le risorse per le assunzioni; b) mobilita' volontaria sperimentale, salvo quanto previsto dalla lettera c) del comma 2; c) mobilita' d'ufficio; d) mobilita' preliminare all'indizione di pubblici concorsi. 4. Resta fermo che la mobilita' finanziata con il fondo dell'art. 30, comma 2.3, e' consentita nei limiti della disponibilita' del fondo medesimo.