Art. 2 
 
 
         Mobilita' finanziata con il fondo per la mobilita' 
 
  1. In via ordinaria la mobilita' si svolge, nel  limite  dei  posti
disponibili nella dotazione organica, con le risorse finanziarie  che
le amministrazioni pubbliche  hanno  nella  disponibilita'  dei  loro
bilanci, nel rispetto della disciplina prevista per la  mobilita'  da
finanziare con le risorse per le assunzioni e per la mobilita' per la
quale ricorrano le condizioni di neutralita' per la finanza  pubblica
di cui all'art. 1, comma 2, lettera i). 
  2. Le procedure  di  mobilita'  finanziata  con  il  fondo  per  la
mobilita' si configurano come speciali. In particolare, e' consentito
fare ricorso a tale fondo esclusivamente nei seguenti casi: 
    a) a fronte di specifiche disposizioni di legge,  analogamente  a
quanto previsto dall'art. 30, comma 2.3; 
    b) mobilita' funzionale, ove previsto il  ricorso  al  fondo.  Il
decreto  del  Ministro  per  la   semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione che dispone  e  disciplina  la  mobilita'  funzionale
specifica di volta in  volta  le  modalita'  di  finanziamento  della
predetta mobilita', previa verifica, per tale specifico aspetto,  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato; 
    c)  mobilita'  volontaria  e  mobilita'   obbligatoria,   purche'
riconducibili  alla  fattispecie  della  mobilita'  neutrale  per  la
finanza pubblica, laddove, in relazione ad una conclamata carenza  di
personale, con oggettivi effetti  sul  regolare  funzionamento  degli
uffici, e' necessario reclutare un consistente numero  di  dipendenti
pubblici con riflessi contabili, in termini di oneri, significativi e
non piena disponibilita' di risorse finanziarie nel proprio bilancio. 
  3. Non sono in ogni caso ammesse richieste di  utilizzo  del  fondo
per la mobilita' nei casi di: 
    a) mobilita' da finanziare con le risorse per le assunzioni; 
    b) mobilita' volontaria sperimentale, salvo quanto previsto dalla
lettera c) del comma 2; 
    c) mobilita' d'ufficio; 
    d) mobilita' preliminare all'indizione di pubblici concorsi. 
  4. Resta fermo che la mobilita' finanziata con il  fondo  dell'art.
30, comma 2.3, e' consentita  nei  limiti  della  disponibilita'  del
fondo medesimo.