Art. 3 
 
 
                Condizioni per accedere all'utilizzo 
                     del fondo per la mobilita' 
 
  1. Nei  casi  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  le  amministrazioni
pubbliche dichiarano nel bando di mobilita' che  intendono  avvalersi
del fondo  per  la  mobilita',  specificando  che  gli  enti,  a  cui
appartengono i  lavoratori  interessati  al  passaggio  diretto,  nel
manifestare il loro assenso al  trasferimento,  devono  impegnarsi  a
provvedere al versamento delle risorse  corrispondenti  al  cinquanta
per cento del trattamento economico spettante al personale che  sara'
trasferito, secondo le  modalita'  previste  dall'art.  4.  Il  bando
indica, altresi', che la conclusione della procedura di mobilita'  e'
condizionata dall'effettiva corresponsione all'amministrazione  delle
risorse  del  fondo  per  la  mobilita'.  Per  le  risorse   che   le
amministrazioni fanno confluire al fondo non si  applica  l'art.  14,
comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012. 
  2. Nei  casi  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  le  amministrazioni
pubbliche  hanno   facolta'   di   presentare   richiesta   motivata,
accompagnata dal bando di mobilita', al Dipartimento  della  funzione
pubblica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  di
utilizzo del fondo per la mobilita'. La motivazione  della  richiesta
deve dare evidenza della grave carenza di personale, del rischio  per
il    regolare    funzionamento    dei    servizi,     dell'oggettiva
indisponibilita' di risorse finanziarie in bilancio. 
  3. Le amministrazioni pubbliche che richiedono  di  essere  ammesse
all'utilizzo  del  fondo  per  la   mobilita'   acquisiscono,   dalle
amministrazioni  di  provenienza   del   personale   interessato   al
trasferimento, l'assenso sia alla mobilita', sia al versamento  delle
risorse  corrispondenti  al  cinquanta  per  cento  del   trattamento
economico spettante,  al  lordo  degli  oneri  ed  imposte  a  carico
dell'amministrazione, secondo le modalita' previste dall'art. 4. Esse
predispongono, pertanto, un apposito prospetto che da' evidenza delle
risorse che  confluiranno  nel  fondo  e  di  quelle  necessarie  per
finanziarie i relativi processi di mobilita'. 
  4. Il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato  valutano  le  richieste  di  cui  al
presente articolo, corredate della documentazione di cui ai commi  1,
2 e 3. Entro il 30 giugno ed  entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno
redigono per il Consiglio dei ministri apposita relazione su: 
    a) le istanze  pervenute  con  indicazione  dell'ammontare  delle
risorse richieste; 
    b)  l'ammontare  delle  risorse  disponibili  nel  fondo  per  la
mobilita'. 
  5. Sulla base degli atti  di  cui  al  comma  4  il  Consiglio  dei
ministri  delibera  sulle   priorita'   di   accesso   al   fondo   e
sull'accoglimento totale o parziale della richiesta,  fermo  restando
il  limite  delle  disponibilita'  del  fondo.  In  sede   di   prima
applicazione,     nell'assegnazione     delle     risorse     vengono
prioritariamente  valutate  le  richieste  finalizzate   all'ottimale
funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che  presentino   rilevanti
carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della
riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. 
  6. Nelle ipotesi di mobilita' funzionale di cui all'art.  2,  comma
2, lettera b), finanziata con il fondo per la mobilita',  il  decreto
del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione
disciplina la procedura da seguire per accedere al fondo. 
  7. Alle amministrazioni pubbliche ammesse  all'utilizzo  del  fondo
per la mobilita', le risorse sono assegnate con decreto del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  nel  limite  dell'ammontare  delle
risorse necessarie per corrispondere  il  trattamento  economico  del
personale trasferito. Le risorse sono assegnate alle  amministrazioni
di destinazione sino al momento di effettiva permanenza  in  servizio
del personale oggetto delle procedure di cui all'art. 2, comma 2.  Le
amministrazioni interessate sono tenute a comunicare al  Dipartimento
della funzione pubblica e al Dipartimento della  Ragioneria  generale
dello Stato le cessazioni a qualsiasi titolo intervenute  in  ciascun
anno del personale coinvolto nelle richiamate procedure di mobilita'. 
  8. In sede di prima applicazione il fondo per la mobilita' finanzia
prioritariamente, in via di anticipazione, la mobilita' degli  uffici
giudiziari e quella connessa all'applicazione della legge n.  56  del
2014. 
  9. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  monitora
semestralmente la disponibilita' del fondo per  la  mobilita'  tenuto
conto dei flussi finanziari di entrata e di quelli di uscita e ne da'
comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.