Art. 3 Condizioni per accedere all'utilizzo del fondo per la mobilita' 1. Nei casi di cui all'art. 2, comma 2, le amministrazioni pubbliche dichiarano nel bando di mobilita' che intendono avvalersi del fondo per la mobilita', specificando che gli enti, a cui appartengono i lavoratori interessati al passaggio diretto, nel manifestare il loro assenso al trasferimento, devono impegnarsi a provvedere al versamento delle risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale che sara' trasferito, secondo le modalita' previste dall'art. 4. Il bando indica, altresi', che la conclusione della procedura di mobilita' e' condizionata dall'effettiva corresponsione all'amministrazione delle risorse del fondo per la mobilita'. Per le risorse che le amministrazioni fanno confluire al fondo non si applica l'art. 14, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012. 2. Nei casi di cui all'art. 2, comma 2, le amministrazioni pubbliche hanno facolta' di presentare richiesta motivata, accompagnata dal bando di mobilita', al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di utilizzo del fondo per la mobilita'. La motivazione della richiesta deve dare evidenza della grave carenza di personale, del rischio per il regolare funzionamento dei servizi, dell'oggettiva indisponibilita' di risorse finanziarie in bilancio. 3. Le amministrazioni pubbliche che richiedono di essere ammesse all'utilizzo del fondo per la mobilita' acquisiscono, dalle amministrazioni di provenienza del personale interessato al trasferimento, l'assenso sia alla mobilita', sia al versamento delle risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante, al lordo degli oneri ed imposte a carico dell'amministrazione, secondo le modalita' previste dall'art. 4. Esse predispongono, pertanto, un apposito prospetto che da' evidenza delle risorse che confluiranno nel fondo e di quelle necessarie per finanziarie i relativi processi di mobilita'. 4. Il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato valutano le richieste di cui al presente articolo, corredate della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno redigono per il Consiglio dei ministri apposita relazione su: a) le istanze pervenute con indicazione dell'ammontare delle risorse richieste; b) l'ammontare delle risorse disponibili nel fondo per la mobilita'. 5. Sulla base degli atti di cui al comma 4 il Consiglio dei ministri delibera sulle priorita' di accesso al fondo e sull'accoglimento totale o parziale della richiesta, fermo restando il limite delle disponibilita' del fondo. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. 6. Nelle ipotesi di mobilita' funzionale di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), finanziata con il fondo per la mobilita', il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione disciplina la procedura da seguire per accedere al fondo. 7. Alle amministrazioni pubbliche ammesse all'utilizzo del fondo per la mobilita', le risorse sono assegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite dell'ammontare delle risorse necessarie per corrispondere il trattamento economico del personale trasferito. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui all'art. 2, comma 2. Le amministrazioni interessate sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le cessazioni a qualsiasi titolo intervenute in ciascun anno del personale coinvolto nelle richiamate procedure di mobilita'. 8. In sede di prima applicazione il fondo per la mobilita' finanzia prioritariamente, in via di anticipazione, la mobilita' degli uffici giudiziari e quella connessa all'applicazione della legge n. 56 del 2014. 9. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato monitora semestralmente la disponibilita' del fondo per la mobilita' tenuto conto dei flussi finanziari di entrata e di quelli di uscita e ne da' comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.