Art. 4 
 
 
                     Modalita' di alimentazione 
                     del fondo per la mobilita' 
 
  1. Ai sensi dell'art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165
del 2001, il fondo  per  la  mobilita',  istituito,  nello  stato  di
previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  ha  una
dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di  30  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2015. Al fondo confluiscono, altresi',  le
risorse  corrispondenti  al  cinquanta  per  cento  del   trattamento
economico spettante al personale trasferito  mediante  versamento  al
capitolo n. 3606 di capo X dell'entrata del bilancio dello  Stato  da
parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al
fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali
all'amministrazione cedente. Rimangono acquisite al fondo le  risorse
che si rendono disponibili all'atto della cessazione dal servizio del
personale trasferito a valere sul fondo medesimo. 
  2. Nel caso  in  cui  l'Amministrazione  che  si  sia  impegnata  a
provvedere al versamento delle risorse  corrispondenti  al  cinquanta
per  cento  del  trattamento  economico  spettante  al  personale  da
trasferire ai sensi del precedente art.  3,  comma  1,  non  provveda
entro il 30 giugno di ciascun anno ovvero, nell'anno in  cui  avviene
il trasferimento, entro due mesi dalla  data  dello  stesso,  qualora
questo  avvenga  dopo  il  30  aprile,  con  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze si procede al recupero delle somme  non
versate, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ad  essa
spettanti a carico del bilancio dello Stato. Qualora la riduzione non
sia possibile  per  carenza  di  risorse  iscritte  in  bilancio,  il
Ministero dell'economia e delle finanze  comunica  all'Agenzia  delle
entrate, gli importi da recuperare nei confronti dell'Ente, a  valere
sulle entrate a  qualsiasi  titolo  dovute  allo  stesso  e  riscosse
tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'art.  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Gli  importi  recuperati
dall'Agenzia  delle  entrate  sono  versati  ad   apposito   capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati al Fondo  per  la
mobilita'. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 dicembre 2014 
 
                                                p. il Presidente      
                                           del Consiglio dei ministri 
                                               il Ministro per la     
                                              semplificazione e la    
                                            pubblica amministrazione  
                                                      Madia           
 
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Padoan 

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2015 
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e  affari  esteri,
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