IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 4, comma 4 e 75, comma 3; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, commi da 404 a 416; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art. 1, commi 376 e 377; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere a) e b), che dispone la riduzione, in termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del personale non dirigenziale; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'art. 3; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, come da ultimo modificato dall'art. 33, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, concernente il regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 27 luglio 2009, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2009, come modificato dal decreto 22 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2010; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare i commi 1, 5 e 7 dell'articolo unico, nonche' la tabella 7, allegata contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», a norma dell'art. 2, commi 1 e 10-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'art. 10, il quale prevede che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti si provveda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, su proposta dei capi dipartimento interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999; Considerata la necessita' di adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 del 2014, il decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale e per la definizione dei relativi compiti; Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 del 2014, l'organizzazione e i compiti degli uffici dirigenziali non generali degli Uffici scolastici regionali istituiti presso ciascun ufficio territoriale sono definiti con decreto del Ministro di natura non regolamentare, da adottare su proposta del titolare dell'Ufficio scolastico regionale; Su proposta dei capi dei dipartimenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione nella riunione del 24 settembre 2014; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono: a) per Ministro e Ministero: il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) per INVALSI: l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modifiche; c) per INDIRE: l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2011, n. 111; d) per CUN: il Consiglio universitario nazionale; e) per CNSU: il Consiglio nazionale degli studenti universitari; f) per istituzioni AFAM: le istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508; g) per CNAM: il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, di cui all'art. 3 della predetta legge n. 508 del 1999; h) per EPR: gli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213; i) per ANVUR: l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; l) per CNGR: il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca, di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni; m) per CEPR: il Comitato di esperti per la politica della ricerca, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; n) per OCSE: l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, di cui alla convenzione firmata a Parigi il 14 dicembre 1960 e ratificata con la legge 28 marzo 1962, n. 232.