IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 19 della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni e integrazioni,  recante  «Delega  al  Governo  per  il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti  locali,  per
la riforma della pubblica amministrazione e  per  la  semplificazione
amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni e, in particolare, gli articoli 4, comma 4 e 75,  comma
3; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in  particolare  l'art.
1, commi da 404 a 416; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in  particolare  l'art.
1, commi 376 e 377; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario  e,  in  particolare,
l'art. 2, comma 1, lettere a) e b),  che  dispone  la  riduzione,  in
termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e
non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del
personale non dirigenziale; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'art. 3; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, come da ultimo
modificato dall'art. 33, comma 4, del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
116; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  gennaio  2009,
n. 16, concernente il regolamento di riorganizzazione degli uffici di
diretta   collaborazione   presso   il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 27 luglio 2009, recante individuazione degli uffici  di
livello  dirigenziale  non  generale,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2009, come modificato dal decreto  22
luglio 2010, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  216  del  15
settembre 2010; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2013, recante  la  rideterminazione  delle  dotazioni  organiche  del
personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di
ricerca, in attuazione dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 95 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.
135, ed in particolare i commi 1, 5 e 7 dell'articolo unico,  nonche'
la tabella 7, allegata contenente la rideterminazione della dotazione
organica del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 98,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», a norma
dell'art. 2, commi 1 e 10-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e,
in particolare, l'art. 10, il quale  prevede  che  all'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla  definizione
dei relativi compiti si provveda entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore del medesimo  regolamento,  su  proposta  dei  capi
dipartimento interessati, sentite le  organizzazioni  sindacali,  con
decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi  dell'art.
17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  e
dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999; 
  Considerata la necessita' di adottare,  in  attuazione  del  quadro
organizzativo delineato con il predetto decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 98 del 2014,  il  decreto  ministeriale  di
natura non regolamentare, di cui all'art. 4,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 300 del 1999, per  l'individuazione  degli  uffici  di
livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale e per
la definizione dei relativi compiti; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del citato  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  n.   98   del   2014,
l'organizzazione e i compiti degli uffici dirigenziali  non  generali
degli Uffici scolastici regionali istituiti  presso  ciascun  ufficio
territoriale sono definiti con decreto del  Ministro  di  natura  non
regolamentare, da adottare  su  proposta  del  titolare  dell'Ufficio
scolastico regionale; 
  Su   proposta   dei   capi   dei   dipartimenti    del    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Sentite le organizzazioni sindacali  aventi  titolo  a  partecipare
alla contrattazione nella riunione del 24 settembre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono: 
  a)  per  Ministro  e  Ministero:  il  Ministro   e   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  b) per INVALSI: l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo  di  istruzione  e  di  formazione,  di  cui   al   decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modifiche; 
  c) per INDIRE: l'Istituto nazionale di documentazione,  innovazione
e ricerca educativa, di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
luglio 2011, n. 111; 
  d) per CUN: il Consiglio universitario nazionale; 
  e) per CNSU: il Consiglio nazionale degli studenti universitari; 
  f) per istituzioni AFAM:  le  istituzioni  dell'alta  formazione  e
specializzazione artistica e musicale di cui alla legge  21  dicembre
1999, n. 508; 
  g) per CNAM: il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica
e musicale, di cui all'art. 3 della predetta legge n. 508 del 1999; 
  h) per EPR: gli enti pubblici nazionali di  ricerca,  vigilati  dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  di  cui
al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213; 
  i) per  ANVUR:  l'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca; 
  l) per CNGR: il Comitato nazionale dei garanti per la  ricerca,  di
cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  e  successive
modificazioni; 
  m) per CEPR: il Comitato di esperti per la politica della  ricerca,
di cui all'art. 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; 
  n) per OCSE: l'Organizzazione per la  cooperazione  e  lo  sviluppo
economico, di cui alla convenzione firmata a Parigi  il  14  dicembre
1960 e ratificata con la legge 28 marzo 1962, n. 232.