Art. 3 
 
 
                   Dirigenti con funzioni tecniche 
 
  1. I posti di dirigente con  funzione  ispettiva  tecnica,  per  un
totale di 191 unita', sono assegnati all'Amministrazione centrale, in
posizione di dipendenza funzionale dal capo del Dipartimento  per  il
sistema educativo di istruzione e di formazione, nel numero di 30,  e
agli  Uffici  scolastici  regionali,  in  posizione   di   dipendenza
funzionale dai dirigenti preposti ai predetti uffici, nel  numero  di
161,   ripartiti   come   da   allegato   6.   I   posti    assegnati
all'Amministrazione centrale sono ripartiti dal capo del Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e di formazione. 
  2. I dirigenti con funzione ispettiva tecnica - ferma  restando  la
collaborazione con  il  Ministro  per  la  formulazione  delle  prove
concernenti gli  esami  di  Stato  -  svolgono  i  loro  compiti  con
riferimento alle seguenti aree:  sostegno  alla  progettazione  e  al
supporto dei processi formativi; supporto al processo di  valutazione
e autovalutazione;  supporto  tecnico-didattico-pedagogico;  funzione
ispettiva anche con  riferimento  ai  fenomeni  del  bullismo,  delle
devianze  giovanili,  dell'assiduita'   della   frequenza   e   della
continuita' delle prestazioni da parte dei docenti  e  dei  dirigenti
scolastici,  supporto  tecnico-scientifico  per  le  tematiche  ed  i
processi definiti dall'Amministrazione. Con  atto  di  indirizzo  del
Ministro sono determinate le modalita' di  esercizio  della  funzione
ispettiva tecnica.