Art. 3 Dirigenti con funzioni tecniche 1. I posti di dirigente con funzione ispettiva tecnica, per un totale di 191 unita', sono assegnati all'Amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, nel numero di 30, e agli Uffici scolastici regionali, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti ai predetti uffici, nel numero di 161, ripartiti come da allegato 6. I posti assegnati all'Amministrazione centrale sono ripartiti dal capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. 2. I dirigenti con funzione ispettiva tecnica - ferma restando la collaborazione con il Ministro per la formulazione delle prove concernenti gli esami di Stato - svolgono i loro compiti con riferimento alle seguenti aree: sostegno alla progettazione e al supporto dei processi formativi; supporto al processo di valutazione e autovalutazione; supporto tecnico-didattico-pedagogico; funzione ispettiva anche con riferimento ai fenomeni del bullismo, delle devianze giovanili, dell'assiduita' della frequenza e della continuita' delle prestazioni da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici, supporto tecnico-scientifico per le tematiche ed i processi definiti dall'Amministrazione. Con atto di indirizzo del Ministro sono determinate le modalita' di esercizio della funzione ispettiva tecnica.