Art. 4 
 
Uffici  di  diretta   collaborazione   del   Ministro   e   Organismo
  indipendente di valutazione della performance - OIV 
 
  1. Ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16,  e  dell'art.  11,  comma  3,  del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 11 febbraio 2014, n. 98, e della tabella A ad esso allegata,
le unita' di livello dirigenziale non generale assegnate agli  uffici
di diretta collaborazione del Ministro e  all'Organismo  indipendente
di valutazione della performance - OIV, sono determinate  nel  numero
di 10.