Art. 3 
 
 
               Organizzazione per ambiti territoriali 
          degli Uffici di livello dirigenziale non generale 
 
  1. L'USR si articola sul territorio nei seguenti uffici di  livello
dirigenziale non generale: 
    Ufficio III (Ambito territoriale di L'Aquila); 
    Ufficio IV (Ambito territoriale di Chieti e di Pescara); 
    Ufficio V (Ambito territoriale di Teramo). 
  2. Gli uffici di cui al comma 1  svolgono,  ciascuno  nell'  ambito
territoriale provinciale di propria competenza, le  funzioni  di  cui
all'articolo 8, comma 3, del d.P.C.M. n. 98 del 2014. In particolare,
svolgono funzioni relative a: 
    a) assistenza, consulenza e  supporto  agli  istituti  scolastici
autonomi per le procedure amministrative  e  amministrativo-contabili
in coordinamento con la direzione generale per  le  risorse  umane  e
finanziarie; 
    b)  gestione  delle  graduatorie  e  gestione  dell'organico  del
personale docente, educativo e ATA ai  fini  dell'assegnazione  delle
risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; 
    c)  supporto  e  consulenza  agli  istituti  scolastici  per   la
progettazione e innovazione della offerta  formativa  e  integrazione
con gli altri attori locali; 
    d) supporto e sviluppo delle reti di scuole; 
    e) monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza  degli
edifici; 
    f) stato di integrazione degli alunni immigrati; 
    g)  utilizzo  da  parte  delle  scuole  dei  fondi   europei   in
coordinamento con le direzioni generali competenti; 
    h) raccordo  ed  interazione  con  le  autonomie  locali  per  la
migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei  diversamente
abili, promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; 
    i)  raccordo  con  i  comuni  per  la  verifica   dell'osservanza
dell'obbligo scolastico; 
    l) cura delle relazioni  con  le  RSU  e  con  le  organizzazioni
sindacali territoriali. 
  3. Gli uffici di cui al  comma  1  svolgono  altresi'  le  seguenti
funzioni:  gestione  del   contenzioso   concernente   il   personale
amministrativo appartenente alle aree funzionali in  servizio  presso
l'ambito territoriale provinciale; consulenza  ed  assistenza  legale
alle istituzioni scolastiche per la gestione del contenzioso di  loro
competenza; procedimenti disciplinari a carico del personale docente,
educativo  ed  ATA  dell'ambito  territoriale  provinciale,  per   le
competenze non riservate al dirigente scolastico. 
  4. L'Ufficio III (Ambito territoriale  di  L'Aquila),  in  aggiunta
alle funzioni di cui al  comma  2,  svolge  le  seguenti  funzioni  a
livello regionale: area gestionale  del  coordinamento  regionale  in
materia di reclutamento,  mobilita'  e  utilizzazione  del  personale
docente, educativo ed A.T.A. e gestione delle dotazioni organiche del
personale  docente,  educativo  ed  A.T.A.;  docenti   di   religione
cattolica; relazioni sindacali e contrattazione relative al personale
della  scuola  non  riservate  all'amministrazione  centrale  o  alle
istituzioni  scolastiche;  coordinamento  delle  attivita'   inerenti
l'attuazione della razionalizzazione della rete scolastica. 
  5.  L'Ufficio  IV,   quale   articolazione   dell'USR,   competente
sull'ambito territoriale delle  province  di  Chieti  e  Pescara,  e'
articolato in due sedi,  ciascuna  delle  quali  ubicata  nel  comune
capoluogo delle province di Chieti e Pescara.