Art. 3 Organizzazione per ambiti territoriali degli Uffici di livello dirigenziale non generale 1. L'USR si articola sul territorio nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale: Ufficio III (Ambito territoriale di L'Aquila); Ufficio IV (Ambito territoriale di Chieti e di Pescara); Ufficio V (Ambito territoriale di Teramo). 2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono, ciascuno nell' ambito territoriale provinciale di propria competenza, le funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del d.P.C.M. n. 98 del 2014. In particolare, svolgono funzioni relative a: a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie; b) gestione delle graduatorie e gestione dell'organico del personale docente, educativo e ATA ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e integrazione con gli altri attori locali; d) supporto e sviluppo delle reti di scuole; e) monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; f) stato di integrazione degli alunni immigrati; g) utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti; h) raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; i) raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; l) cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali. 3. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono altresi' le seguenti funzioni: gestione del contenzioso concernente il personale amministrativo appartenente alle aree funzionali in servizio presso l'ambito territoriale provinciale; consulenza ed assistenza legale alle istituzioni scolastiche per la gestione del contenzioso di loro competenza; procedimenti disciplinari a carico del personale docente, educativo ed ATA dell'ambito territoriale provinciale, per le competenze non riservate al dirigente scolastico. 4. L'Ufficio III (Ambito territoriale di L'Aquila), in aggiunta alle funzioni di cui al comma 2, svolge le seguenti funzioni a livello regionale: area gestionale del coordinamento regionale in materia di reclutamento, mobilita' e utilizzazione del personale docente, educativo ed A.T.A. e gestione delle dotazioni organiche del personale docente, educativo ed A.T.A.; docenti di religione cattolica; relazioni sindacali e contrattazione relative al personale della scuola non riservate all'amministrazione centrale o alle istituzioni scolastiche; coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della razionalizzazione della rete scolastica. 5. L'Ufficio IV, quale articolazione dell'USR, competente sull'ambito territoriale delle province di Chieti e Pescara, e' articolato in due sedi, ciascuna delle quali ubicata nel comune capoluogo delle province di Chieti e Pescara.