Art. 4 
 
 
                    Funzioni tecnico - ispettive 
 
  1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti  in  servizio  presso
l'USR investiti  dell'esercizio  della  funzione  ispettiva  tecnica,
collocato  in  posizione  di  dipendenza  funzionale  dal   dirigente
preposto all'USR medesimo, assolve alle funzioni  previste  dall'art.
397 del decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  e  successive
modificazioni. 
  2. Le modalita' di esercizio della funzione ispettiva tecnica  sono
determinate, ai sensi dell'art. 9 del d.P.C.M. n. 98  del  2014,  con
apposito atto di indirizzo del Ministro.