Art. 3 
 
 
         Organizzazione per ambiti territoriali degli uffici 
                di livello dirigenziale non generale 
 
  1. L'USR si articola sul territorio  nei  seguenti otto  uffici  di
livello dirigenziale non generale: 
  Ufficio V (Ambito territoriale di Firenze); 
  Ufficio VI (Ambito territoriale di Arezzo); 
  Ufficio VII (Ambito territoriale di Grosseto); 
  Ufficio VIII (Ambito territoriale di Livorno); 
  Ufficio IX (Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara); 
  Ufficio X (Ambito territoriale di Pisa); 
  Ufficio XI (Ambito territoriale di Prato e Pistoia); 
  Ufficio XII (Ambito territoriale di Siena). 
  2. Gli uffici di cui al comma  1,  svolgono,  ciascuno  nell'ambito
territoriale provinciale di competenza, le funzioni di  cui  all'art.
8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
98 del 2014. In particolare, svolgono funzioni relative a: 
  a) assistenza,  consulenza  e  supporto  agli  istituti  scolastici
autonomi per le procedure amministrative  e  amministrativo-contabili
in coordinamento con la Direzione generale per  le  risorse  umane  e
finanziarie; 
  b)  gestione  delle  graduatorie  e  gestione   dell'organico   del
personale docente, educativo e ATA ai  fini  dell'assegnazione  delle
risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; 
  c)  supporto  e  consulenza  agli  istituti   scolastici   per   la
progettazione e innovazione della offerta  formativa  e  integrazione
con gli altri attori locali; 
  d) supporto e sviluppo delle reti di scuole; 
  e) monitoraggio dell'edilizia scolastica e  della  sicurezza  degli
edifici; 
  f) stato di integrazione degli alunni immigrati; 
  g)  utilizzo  da  parte  delle  scuole   dei   fondi   europei   in
coordinamento con le direzioni generali competenti; 
  h) raccordo ed interazione con le autonomie locali per la  migliore
realizzazione dell'integrazione scolastica  dei  diversamente  abili,
promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; 
  i)  raccordo  con  i  comuni  per   la   verifica   dell'osservanza
dell'obbligo scolastico; 
  l) cura  delle  relazioni  con  le  RSU  e  con  le  organizzazioni
sindacali territoriali. 
  3. I  medesimi  uffici  svolgono  altresi'  le  seguenti  funzioni:
consulenza ed assistenza legale alle istituzioni scolastiche  per  la
gestione   del   contenzioso   di   loro   competenza;   procedimenti
disciplinari  a  carico  del  personale  docente,  educativo  ed  ATA
dell'ambito territoriale provinciale, per le competenze non riservate
al dirigente scolastico. 
  4. Gli  uffici  per  ambito  territoriale  con  competenza  su  due
province sono articolati in due sedi, ciascuna  delle  quali  ubicata
nel comune capoluogo delle predette province.