Art. 3 Il fondo crediti di dubbia esigibilita' 1. L'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fondo crediti di dubbia esigibilita' e' effettuato utilizzando anche le eventuali quote del risultato di amministrazione accantonate negli esercizi precedenti al fondo svalutazione crediti, compresi quelli effettuati a seguito dell'iscrizione in bilancio del fondo crediti previsto dall'art. 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95.