Art. 11 
 
 
           Comunicazioni e consultazione della Commissione 
 
  l. I calendari delle Tribune e le loro  modalita'  di  svolgimento,
incluso l'esito dei sorteggi,  sono  preventivamente  trasmessi  alla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza  dei
servizi radiotelevisivi. 
  2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente  delibera
sulla Gazzetta  Ufficiale,  la  Rai  comunica  all'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni e  alla  Commissione  il  calendario  di
massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma l, lettere a)
e b), pianificate fino alla data del  voto  oltre  che,  il  venerdi'
precedente alla  messa  in  onda,  il  calendario  settimanale  delle
trasmissioni programmate. 
  3. Entro le  ore  12  di  ogni  venerdi',  sino  al  termine  della
competizione elettorale, la Rai  comunica  per  via  telematica  alla
Commissione e all'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  il
calendario settimanale delle  trasmissioni  di  cui  all'articolo  2,
comma l, lettere a), b) e c), effettuate indicando i temi trattati, i
soggetti politici invitati, la ripartizione  dei  tempi  garantiti  a
ciascuna forza politica, nonche' la  suddivisione  per  genere  delle
presenze  e  i  dati  Auditel  degli   ascolti   medi   di   ciascuna
trasmissione. 
  4. La documentazione di cui al precedente comma e'  contestualmente
pubblicata e scaricabile dal sito web della Rai. 
  5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito  l'Ufficio
di presidenza, tiene i contatti con la Rai che si  rendono  necessari
per l'attuazione della presente delibera,  in  particolare  valutando
gli atti  di  cui  ai  commi  precedenti  e  definendo  le  questioni
specificamente  menzionate  dalla  presente  delibera,   nonche'   le
ulteriori questioni controverse che non  ritenga  di  rimettere  alla
Commissione.