Art. 7 
 
 
                        Messaggi autogestiti 
 
  1. Dalla data di presentazione delle candidature, la Rai trasmette,
nelle regioni e province  autonome  interessate  dalla  consultazione
elettorale, messaggi politici  autogestiti  di  cui  all'articolo  4,
comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2,  comma
l, lettera b), della presente delibera. 
  2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i  soggetti  di  cui
all'articolo 3, comma 4. 
  3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della  presente
delibera,  la  Rai  comunica  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  e  alla  Commissione   il   numero   giornaliero   dei
contenitori destinati ai messaggi autogestiti  di  cui  al  comma  1,
nonche' la loro collocazione nel palinsesto,  che  deve  tener  conto
della necessita' di coprire in orari di  buon  ascolto  piu'  di  una
fascia  oraria.  La  comunicazione  della  Rai  e'   valutata   dalla
Commissione con le modalita' di cui all'articolo  11  della  presente
delibera. 
  4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi  a
seguito di loro specifica richiesta, che: 
    a) e' presentata alle sedi  regionali  o  provinciali  della  Rai
delle  regioni  e   delle   province   autonome   interessate   dalle
consultazioni elettorali entro i due giorni successivi  allo  scadere
dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature; 
    b)  e'  sottoscritta,  se  proveniente  da  una  coalizione,  dal
candidato a sindaco; 
    c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti; 
    d)  specifica  se  e  in  quale  misura  il  richiedente  intende
avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare  ricorso  a
filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e
standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti
con il  contributo  tecnico  della  Rai  potranno  essere  realizzati
unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici  predisposti
dalla Rai nelle sedi regionali o provinciali. 
  5. Entro i due giorni successivi al termine  di  cui  al  comma  4,
lettera a), la Rai provvede a ripartire le  richieste  pervenute  nei
contenitori  mediante  sorteggio,   a   cui   possono   assistere   i
rappresentanti designati dei soggetti aventi  diritto.  Al  sorteggio
saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi
da  riservare  alle  liste  non  ammesse  nel   caso   di   eventuale
accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati. 
  6. Il  calendario  dei  contenitori  e  dei  relativi  messaggi  e'
pubblicato sul sito web della Rai. 
  7.  I  messaggi  di  cui  al  presente  articolo   possono   essere
organizzati, su  richiesta  della  forza  politica  interessata,  con
modalita' che ne consentano la comprensione anche da  parte  dei  non
udenti. 
  8. Per quanto non e' espressamente previsto dal  presente  articolo
si applicano le disposizioni di cui all'articolo  4  della  legge  22
febbraio 2000, n. 28.