Art. 13 Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici 1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalita' uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio elettorale» con l'indicazione del soggetto politico committente. 2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2, dell'art. 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.