Art. 13 
 
 
            Pubblicazione di messaggi politici elettorali 
                      su quotidiani e periodici 
 
  1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge  22
febbraio 2000, n. 28, devono  essere  riconoscibili,  anche  mediante
specifica impaginazione in  spazi  chiaramente  evidenziati,  secondo
modalita' uniformi per ciascuna testata, e devono recare la  dicitura
«messaggio  elettorale»  con  l'indicazione  del  soggetto   politico
committente. 
  2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale  diverse  da
quelle elencate al comma 2, dell'art.  7,  della  legge  22  febbraio
2000, n. 28.