IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (legge
finanziaria 2007); 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (legge
finanziaria 2010); 
  Visto il  decreto-legge  6  luglio  2011  n.  98,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,   recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni e, in particolare, l'art. 35,  comma  3-bis,  il  quale
prevede  che  le  amministrazioni  pubbliche,  nel   rispetto   della
programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del  limite  massimo
complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai
sensi della normativa vigente in  materia  di  assunzioni  ovvero  di
contenimento della spesa di personale, secondo  i  rispettivi  regimi
limitativi fissati dai  documenti  di  finanza  pubblica  e,  per  le
amministrazioni interessate, previo espletamento della  procedura  di
cui al comma 4, possono avviare procedure  di  reclutamento  mediante
concorso pubblico; 
  Visto l'art. 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009,  n.191
i quali dispongono che «Fermo restando quanto previsto dall' art.  1,
comma 565, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni, per il  triennio  2007-2009,  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi  di
finanza pubblica adottando,  anche  nel  triennio  2010-2012,  misure
necessarie a garantire che le spese del  personale,  al  lordo  degli
oneri  riflessi  a  carico  delle  amministrazioni   e   dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non superino per ciascuno degli
anni 2010, 2011 e 2012 il  corrispondente  ammontare  dell'anno  2004
diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine  si  considerano  anche  le
spese per il personale con rapporto di lavoro  a  tempo  determinato,
con contratto di collaborazione  coordinata  e  continuativa,  o  che
presta servizio con altre forme di rapporto di  lavoro  flessibile  o
con convenzioni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di  cui
al presente comma, le spese per  il  personale  sono  considerate  al
netto: a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni
precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di  lavoro;
b) per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle  spese  derivanti
dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro  intervenuti
successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte  salve,  e  devono
essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni  2010,
2011  e  2012,  le  spese  di  personale  totalmente  a   carico   di
finanziamenti comunitari o privati, nonche' le  spese  relative  alle
assunzioni a tempo  determinato  e  ai  contratti  di  collaborazione
coordinata e continuativa per l'attuazione  di  progetti  di  ricerca
finanziati ai sensi  dell'art.  12-bis  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e  successive  modificazioni»  che  «Gli  enti
destinatari delle disposizioni di cui al comma 71, nell'ambito  degli
indirizzi fissati dalle regioni, anche in connessione con i  processi
di riorganizzazione, ivi  compresi  quelli  di  razionalizzazione  ed
efficientamento della rete ospedaliera, per  il  conseguimento  degli
obiettivi di contenimento della spesa previsti dal medesimo comma: a)
predispongono un programma annuale di revisione delle consistenze  di
personale dipendente a tempo indeterminato, determinato,  che  presta
servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa  o
con altre forme di lavoro flessibile o con  convenzioni,  finalizzato
alla  riduzione  della  spesa  complessiva  per  il  personale,   con
conseguente   ridimensionamento   dei    pertinenti    fondi    della
contrattazione integrativa per la cui costituzione fanno  riferimento
anche alle disposizioni recate dall'art. 1, commi  189,  191  e  194,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;  b)
fissano  parametri  standard  per  l'individuazione  delle  strutture
semplici e complesse, nonche'  delle  posizioni  organizzative  e  di
coordinamento, rispettivamente, delle  aree  della  dirigenza  e  del
personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
comunque delle disponibilita' dei fondi per  il  finanziamento  della
contrattazione integrativa cosi'  come  rideterminati  ai  sensi  del
presente comma»; 
  Visto l'art. 17, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 6 luglio n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
cosi' come modificato dall'art. 1, comma 584, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, il quale prevede che le disposizioni di cui all'art. 2,
commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano  in
ciascuno  degli  anni  dal  2013  al  2020  e  che   «Alla   verifica
dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al  comma  3  del
presente articolo si provvede con le modalita' previste dall'art.  2,
comma 73, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191.  La  regione  e'
giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo  conseguimento  di
tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019,  la
regione e' considerata adempiente ove  abbia  raggiunto  l'equilibrio
economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019,  un  percorso
di graduale  riduzione  della  spesa  di  personale  fino  al  totale
conseguimento nell'anno 2020 degli  obiettivi  previsti  all'art.  2,
commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009»; 
  Visto l'art. 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
quale prevede che «In relazione alle previsioni di cui  ai  commi  da
421 a 425 il termine del 31  dicembre  2016,  previsto  dall'art.  4,
commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge  30  ottobre  2013,  n.  125,  per  le
finalita' volte al superamento del precariato,  e'  prorogato  al  31
dicembre 2018, con possibilita' di utilizzo, nei limiti previsti  dal
predetto art. 4, per gli anni 2017  e  2018,  delle  risorse  per  le
assunzioni  e  delle  graduatorie  che   derivano   dalle   procedure
speciali»; 
  Visto l'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e
successive modificazioni il quale dispone che «Al fine  del  rispetto
dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove  si  prospetti
sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio,
adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati  del  monitoraggio
del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di  gestione  a  fronte
del quale non sono stati adottati i  predetti  provvedimenti,  ovvero
essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'art. 8, comma
1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei
ministri  diffida  la  regione  a  provvedervi  entro  il  30  aprile
dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione  non
adempia,  entro  i  successivi  trenta  giorni  il  presidente  della
regione, in qualita' di commissario ad acta, approva il  bilancio  di
esercizio consolidato del Servizio sanitario  regionale  al  fine  di
determinare  il  disavanzo  di  gestione   e   adotta   i   necessari
provvedimenti per  il  suo  ripianamento,  ivi  inclusi  gli  aumenti
dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche  e  le
maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive entro le  misure  stabilite  dalla  normativa  vigente.  I
predetti incrementi possono essere adottati anche in  funzione  della
copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati  nel  settore
sanitario  relativi  all'esercizio  2004  e   seguenti.   Qualora   i
provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione
non vengano adottati dal commissario ad  acta  entro  il  31  maggio,
nella regione interessata, con riferimento agli anni di imposta  2006
e successivi, si applicano comunque il  blocco  automatico  del  turn
over del personale  del  servizio  sanitario  regionale  fino  al  31
dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il divieto di
effettuare spese non obbligatorie per il  medesimo  periodo  e  nella
misura  massima  prevista  dalla  vigente   normativa   l'addizionale
all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e  le  maggiorazioni
dell'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive;
scaduto il termine del  31  maggio,  la  regione  non  puo'  assumere
provvedimenti che abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni
d'aliquota delle predette  imposte  ed  i  contribuenti  liquidano  e
versano gli acconti d'imposta dovuti nel  medesimo  anno  sulla  base
della  misura  massima   dell'addizionale   e   delle   maggiorazioni
d'aliquota di tali imposte. Gli atti emanati e i contratti  stipulati
in violazione del blocco automatico del turn over e  del  divieto  di
effettuare spese non obbligatorie sono nulli.  In  sede  di  verifica
annuale degli adempimenti la regione interessata e' tenuta ad inviare
una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale  dell'ente
e dal responsabile del servizio finanziario, attestante  il  rispetto
dei predetti vincoli.»; 
  Visto l'art. 2, commi 80 e 86, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191, il quale  dispone  che  «L'accertato  verificarsi,  in  sede  di
verifica annuale, del  mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  del
piano di rientro, con  conseguente  determinazione  di  un  disavanzo
sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle misure previste dal
comma 80 e ferme restando le misure eventualmente scattate  ai  sensi
del  comma  83,  l'incremento  nelle  misure  fisse  di  0,15   punti
percentuali  dell'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive e di 0,30  punti  percentuali  dell'addizionale  all'IRPEF
rispetto al livello delle  aliquote  vigenti,  secondo  le  procedure
previste dall' art. 1, comma 174, della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo.»; 
  Visto l'art. 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto l'art. 1, comma 23-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.
138 il quale dispone che «Per  le  regioni  sottoposte  ai  piani  di
rientro per le quali in attuazione dell'art.  1,  comma  174,  quinto
periodo, delle legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' stato applicato  il
blocco automatico del turn over del personale del servizio  sanitario
regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  per  i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su  richiesta
della regione interessata, puo' essere disposta la deroga al predetto
blocco del turn over, previo  accertamento,  in  sede  congiunta,  da
parte del Comitato permanente per  la  verifica  dell'erogazione  dei
livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti regionale, di cui rispettivamente agli art.  9  e12
dell'intesa Stato  regioni  del  23  marzo  2005,  sentita  l'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), della necessita'
di  procedere  alla  suddetta  deroga  al  fine  di   assicurare   il
mantenimento dei livelli essenziali di assistenza,  il  conseguimento
di risparmi derivanti dalla corrispondente riduzione  di  prestazioni
di lavoro straordinario o in regime di auto convenzionamento, nonche'
la compatibilita' con la ristrutturazione della  rete  ospedaliera  e
con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati  nel  piano
di rientro  ovvero  nel  programma  operativo  e  ferma  restando  la
previsione del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio»; 
  Visto l'art. 4-bis del decreto-legge  13  settembre  2012  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge dell'8 novembre  2012,  n.
189, il quale dispone che  «Nelle  regioni  sottoposte  ai  piani  di
rientro dai disavanzi sanitari, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  180,
della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e  successive  modificazioni,
nelle quali sia scattato per l'anno 2012  il  blocco  automatico  del
turn-over ai sensi dell'art. 1, comma 174, della  medesima  legge  n.
311  del  2004,  e  successive  modificazioni,  ovvero  sia  comunque
previsto per il medesimo anno il blocco del turn-over  in  attuazione
del piano di rientro o dei programmi operativi  di  prosecuzione  del
piano, tale blocco puo' essere disapplicato, nel limite  del  15  per
cento e in correlazione alla necessita' di garantire l'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza, qualora i competenti tavoli tecnici
di verifica dell'attuazione dei piani accertino, entro trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, il raggiungimento, anche parziale, degli  obiettivi
previsti nei piani medesimi. La predetta disapplicazione e'  disposta
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro della  salute  e  con  il  Ministro  per  gli  affari
regionali, il turismo e lo sport.»; 
  Visto l'art. 4, comma 5 del citato decreto-legge 13 settembre  2012
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla  legge  dell'8  novembre
2012, n. 189 il quale, nel modificare il comma 4 bis dell'art. 10 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ha  previsto  che  «nel
rispetto  dei  vincoli  finanziari  che  limitano  per  il   Servizio
sanitario nazionale, la spesa per il  personale  e  il  regime  delle
assunzioni, sono esclusi dall'applicazione  del  presente  decreto  i
contratti a tempo determinato del personale  sanitario  del  medesimo
Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei  dirigenti,  in
considerazione della necessita' di garantire la  costante  erogazione
dei  servizi  sanitari  e  il  rispetto  dei  livelli  essenziali  di
assistenza. La proroga dei contratti di cui  al  presente  comma  non
costituisce nuova assunzione»; 
  Visto l'art. 17, comma 3-ter, del  citato  decreto-legge  6  luglio
2011 n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, il quale dispone che  «Per  le  regioni  sottoposte  ai
Piani di rientro dai deficit sanitari o  ai  Programmi  operativi  di
prosecuzione di detti Piani  restano  comunque  fermi  gli  specifici
obiettivi ivi previsti in materia di personale.»; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in  particolare
l'art. 4, comma 10, che demanda  a  un  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri l'attuazione  dei  commi  6,  7,  8  e  9  del
medesimo art. 4 per la stabilizzazione del personale con contratto di
lavoro   a   tempo   determinato   anche   con    riferimento    alle
professionalita', degli enti del  Servizio  sanitario  nazionale,  al
personale dedicato alla ricerca  in  sanita',  nonche'  al  personale
medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende  sanitarie
locali; 
  Vista la circolare n. 5 del 21 novembre 2013 del Dipartimento della
funzione pubblica recante «Indirizzi volti a favorire il  superamento
del precariato. Reclutamento speciale per il  personale  in  possesso
dei  requisiti  normativi.  Proroghe  dei  contratti.  art.   4   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  recante  "Disposizioni  urgenti
per  il  perseguimento  di  obiettivi  di   razionalizzazione   nelle
pubbliche amministrazioni" e art. 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165»; 
  Ritenuto di dover disciplinare la possibilita'  per  gli  enti  del
Servizio  sanitario  nazionale  di  bandire,  in   attuazione   delle
previsioni recate dai commi 6, 7, 8 e 9  del  citato  art.  4,  ferme
restando le graduatorie vigenti, procedure concorsuali riservate, per
titoli ed esami, per assunzioni a tempo  indeterminato  di  personale
con contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato,  tenuto  conto  del
fabbisogno e nel rispetto dei  vincoli  assunzionali  previsti  dalla
legislazione vigente; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 22 gennaio 2015; 
  Su proposta del Ministro della salute, di concerto con il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze   e   con   il   Ministro   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto in attuazione dei commi 6,  7,  8,  9  e  10
dell'art. 4  della  legge  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
disciplina le procedure concorsuali riservate per l'assunzione presso
gli Enti del  Servizio  Sanitario  Nazionale,  e  prevede  specifiche
disposizioni per il personale dedicato alla ricerca. 
  2. Le procedure di  cui  al  presente  decreto  sono  riservate  al
personale del comparto sanita' e a quello appartenente all'area della
dirigenza medica e del ruolo sanitario.