Art. 2 
 
 
                   Procedure concorsuali riservate 
 
  1. Gli Enti, entro il 31 dicembre 2018, possono  bandire  procedure
concorsuali,  per  titoli  ed   esami,   per   assunzioni   a   tempo
indeterminato del personale di cui all'art. 1. 
  2. Nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno le
procedure di cui al comma 1, bandite  nel  rispetto  dei  vincoli  di
contenimento della spesa di  personale  previsti  dalla  legislazione
vigente, cosi' come richiamati in premessa, previo esperimento  delle
procedure di cui all'art. 34-bis del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, sono riservate al personale in possesso  dei  requisiti
di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, e all'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
nonche' al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato
negli ultimi cinque anni, almeno tre  anni  di  servizio,  anche  non
continuativo,  con  contratto   di   lavoro   subordinato   a   tempo
determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale  diversi
da quello che indice la procedura. 
  3. Alle  procedure  concorsuali  di  cui  al  presente  decreto  si
applicano  per  ciascuna  categoria  di  personale  le   disposizioni
rispettivamente previste dall'ordinamento.