Art. 3 Limiti per l'attuazione delle procedure concorsuali 1. Le procedure concorsuali di cui al presente decreto sono avviate, fermi restando gli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale previsti dalla legislazione vigente citata nelle premesse, a valere sulle risorse finanziarie assunzionali relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, anche complessivamente considerate, nel rispetto della programmazione del fabbisogno, nonche', a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nel limite massimo complessivo del 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'art. 35, comma 3-bis , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o in maniera complementare purche' nel limite della predetta percentuale. L'avvio delle predette procedure tiene altresi' conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di blocco automatico del turn over, nonche', per le regioni soggette ai piani di rientro, dei differenti regimi e vincoli assunzionali previsti dai piani medesimi. 2. Per le Regioni soggette a piano di rientro dal deficit sanitario resta fermo quanto previsto dall'art. 4-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. 3. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili, in ambito regionale, per assunzioni nel quadriennio 2015-2018 a valere sulle predette risorse.