Art. 3 
 
 
         Limiti per l'attuazione delle procedure concorsuali 
 
  1. Le  procedure  concorsuali  di  cui  al  presente  decreto  sono
avviate, fermi restando gli obiettivi  di  contenimento  della  spesa
complessiva di personale previsti dalla legislazione  vigente  citata
nelle premesse,  a  valere  sulle  risorse  finanziarie  assunzionali
relative agli anni 2015, 2016, 2017 e  2018,  anche  complessivamente
considerate,  nel  rispetto  della  programmazione  del   fabbisogno,
nonche', a garanzia dell'adeguato accesso  dall'esterno,  nel  limite
massimo complessivo del 50 per cento, in alternativa a quelle di  cui
all'art. 35, comma 3-bis , del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165 o in maniera complementare  purche'  nel  limite  della  predetta
percentuale. L'avvio delle predette procedure tiene altresi' conto di
quanto previsto dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, in materia di blocco automatico del turn over,  nonche',  per
le regioni soggette ai piani di  rientro,  dei  differenti  regimi  e
vincoli assunzionali previsti dai piani medesimi. 
  2. Per le Regioni soggette a piano di rientro dal deficit sanitario
resta fermo quanto previsto  dall'art.  4-bis  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158 convertito con  modificazioni  dalla  legge  8
novembre 2012, n. 189. 
  3. Le graduatorie definite in esito alle  medesime  procedure  sono
utilizzabili, in ambito regionale,  per  assunzioni  nel  quadriennio
2015-2018 a valere sulle predette risorse.