Art. 4 
 
 
              Proroga dei contratti a tempo determinato 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10,  comma  4-ter,  del
decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.  368,  gli  enti  di  cui
all'art. 1,  in  relazione  al  proprio  effettivo  fabbisogno,  alle
risorse finanziarie disponibili e  ai  posti  in  dotazione  organica
vacanti indicati nella programmazione triennale, possono prorogare  i
contratti di lavoro a tempo determinato del personale di cui all'art.
2 sino all'espletamento delle procedure concorsuali  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 2018, nel rispetto  delle  disposizioni  di  cui
all'art. 9, comma 28, del  decreto  legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
che costituiscono principi generali ai fini del  coordinamento  della
finanza pubblica, ai  quali  le  regioni  e  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale si  adeguano,  fermi  restando,  per  le  regioni
sottoposte a piano di rientro, i vincoli  eventualmente  previsti  in
detti piani.