Art. 4 Proroga dei contratti a tempo determinato 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, gli enti di cui all'art. 1, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti indicati nella programmazione triennale, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato del personale di cui all'art. 2 sino all'espletamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale si adeguano, fermi restando, per le regioni sottoposte a piano di rientro, i vincoli eventualmente previsti in detti piani.