Art. 5 Lavori socialmente utili e di pubblica utilita' 1. Gli enti che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche per le quali non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 3, procedono all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e dei lavoratori di pubblica utilita' di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti attingono agli elenchi predisposti ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.