Art. 5 
 
 
           Lavori socialmente utili e di pubblica utilita' 
 
  1.  Gli  enti  che  hanno  vuoti  in  organico  relativamente  alle
qualifiche per  le  quali  non  e'  richiesto  il  titolo  di  studio
superiore a  quello  della  scuola  dell'obbligo,  nel  rispetto  dei
vincoli  previsti  dall'art.  3,  procedono  all'assunzione  a  tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a  tempo  parziale,  dei
lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del  decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e  dei  lavoratori  di  pubblica
utilita' di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 280. 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  gli  enti  attingono  agli
elenchi predisposti ai sensi dell'art. 4, comma  8,  della  legge  30
ottobre 2013, n. 125, di conversione decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.