Art. 16 
 
 
                  Disposizioni in materia contabile 
 
  1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri, e del Corpo della  guardia  di  finanza  di  cui  al
presente decreto si applicano le disposizioni  in  materia  contabile
previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge  4  novembre
2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
2009, n. 197. 
  2. Per assicurare la  prosecuzione  delle  missioni  internazionali
senza soluzione di continuita', entro  dieci  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  su  richiesta  delle  Amministrazioni   interessate,
dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla  meta'  delle
spese autorizzate dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e  18,  a  valere
sullo stanziamento di cui all'articolo 20, comma 6. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 5, commi 1  e
          2, del citato decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152: 
              «Art. 5 (Disposizioni in materia contabile) 
              1. Per esigenze connesse con le missioni internazionali
          di cui al presente decreto, in presenza  di  situazioni  di
          necessita' e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata  e
          per essi i  competenti  ispettorati,  il  Comando  generale
          dell'Arma dei carabinieri, il Comando  generale  del  Corpo
          della guardia di finanza, il  Segretariato  generale  della
          difesa e per esso le competenti Direzioni  generali,  anche
          in  deroga  alle  vigenti  disposizioni   di   contabilita'
          generale dello Stato, possono: 
              a) accertata l'impossibilita' di provvedere  attraverso
          contratti    accentrati    gia'    eseguibili,     disporre
          l'attivazione  delle  procedure  d'urgenza  previste  dalla
          vigente  normativa  per  l'acquisizione  di   forniture   e
          servizi; 
              b) acquisire in economia lavori, servizi  e  forniture,
          per la revisione generale di mezzi da  combattimento  e  da
          trasporto,   l'esecuzione   di    opere    infrastrutturali
          aggiuntive e integrative, il trasporto  del  personale,  la
          spedizione di materiali e mezzi, l'acquisizione di apparati
          di  comunicazione,  apparati  per   la   difesa   nucleare,
          biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti
          individuali,  materiali  informatici,  mezzi  e   materiali
          sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro
          annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per  le
          missioni internazionali. 
              2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui  al
          presente decreto,  le  spese  per  i  compensi  per  lavoro
          straordinario reso nell'ambito di attivita' operative o  di
          addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle
          missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite
          di cui all' articolo 3, comma 82, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244. 
              (Omissis).».