Art. 18 
 
 
Sostegno  ai  processi  di  ricostruzione   e   partecipazione   alle
iniziative delle organizzazioni internazionali per il  consolidamento
              dei processi di pace e di stabilizzazione 
 
  1.   Nel   quadro   dell'impegno   finanziario   della    comunita'
internazionale per l'Afghanistan dopo la conclusione  della  missione
ISAF,  e'  autorizzata  per  l'anno  2015,  mediante   i   meccanismi
finanziari  istituiti  nel  quadro   delle   intese   internazionali,
l'erogazione di un contributo di euro 120.000.000  a  sostegno  delle
forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia. 
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro 1.490.676  per  interventi  volti  a
sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi  in  situazione  di
fragilita', di conflitto o post-conflitto. 
  3. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, ad integrazione degli stanziamenti  per  l'attuazione
della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro  2.000.000  per
iniziative a sostegno dei processi di pace e di  rafforzamento  della
sicurezza in Africa sub-sahariana e in America Latina e caraibica. 
  4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di  euro  2.300.000  per  la  partecipazione
finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite  e  della
NATO, per contributi al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il
Libano, nonche' per la costituzione nello  stato  di  previsione  del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale  ((
di un fondo, con una dotazione di euro 500.000, per  la  campagna  di
promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite, anche mediante  il  cofinanziamento  di  programmi  di
tirocinio curriculare presso uffici all'estero di cui all'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  e
successive modificazioni, promossi da universita' o da altri istituti
di  istruzione  universitaria  abilitati  al   rilascio   di   titoli
accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea  e  di  laurea
magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n.  948.  Al
tirocinante spetta un rimborso forfetario delle spese sostenute nella
misura minima complessiva pari a 300 euro mensili; la quota a  carico
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
puo' essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni
o benefici non monetari. I  programmi  di  tirocinio  promossi  dalle
universita' partecipanti prevedono il riconoscimento  di  almeno  due
crediti formativi universitari per mese di attivita'. )) 
  5. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015,  la  spesa  di  euro  10.781.848  per  assicurare  la
partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, a quelle dell'OSCE
e di altre organizzazioni internazionali, al  fondo  fiduciario  InCE
istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo,
alla Fondazione  Segretariato  Permanente  dell'Iniziativa  Adriatico
Ionica, nonche' allo European Institute of Peace. 
  6. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro 9.187.296 per  interventi  operativi
di emergenza e di sicurezza destinati alla  tutela  dei  cittadini  e
degli interessi italiani all'estero. 
  7. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro 23.000.000 per il finanziamento  del
fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale in  servizio  in  aree  di
crisi  la  sistemazione,  per  ragioni  di  sicurezza,   in   alloggi
provvisori. 
  8. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro 700.000 per  la  prosecuzione  della
realizzazione della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio,
con  le  modalita'  di  cui  all'articolo   9,   comma   6-bis,   del
decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141. 
  9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di ((  euro  1.438.207  ))  per  l'invio  in
missione o in viaggio di servizio di personale  del  Ministero  degli
affari esteri in aree di crisi, per la  partecipazione  del  medesimo
alle operazioni internazionali di gestione delle crisi,  nonche'  per
le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale a
supporto del personale del Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale inviato in localita' dove non  operi  una
rappresentanza  diplomatico-consolare.  L'ammontare  del  trattamento
economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi  del  personale  di
cui al presente comma sono resi  pubblici  nelle  forme  e  nei  modi
previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente
legislazione in materia di protezione dei dati personali. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La  legge  6  febbraio  1992,  n.  180  (Partecipazione
          dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie  in  sede
          internazionale) e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  2
          marzo 1992, n. 51. 
                
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  30  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri): 
              «Art. 30 (Classificazione, istituzione e soppressione) 
              Gli uffici all'estero  comprendono:  le  rappresentanze
          diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni,
          denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e
          in rappresentanze permanenti presso Enti  o  Organizzazioni
          internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in
          uffici consolari di I  e  di  II  categoria;  gli  istituti
          italiani di cultura. 
              L'istituzione e la  soppressione  delle  rappresentanze
          diplomatiche sono disposte con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri di
          concerto  con  il  Ministro   per   il   tesoro.   Per   le
          rappresentanze  permanenti  presso  Enti  o  Organizzazioni
          internazionali il  decreto  istitutivo  specifica  la  loro
          equiparazione ad Ambasciata o Legazione. 
              L'istituzione e la soppressione degli uffici  consolari
          di I categoria sono disposte  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica su proposta del Ministro  per  gli  affari
          esteri, previo parere del Consiglio di amministrazione,  di
          concerto con il Ministro per il tesoro. 
              L'istituzione e la soppressione dei Consolati  generali
          e dei Consolati di II categoria sono disposte  con  decreto
          del Presidente della Repubblica su  proposta  del  Ministro
          per gli affari esteri; l'istituzione e la soppressione  dei
          Vice consolati e delle Agenzie consolari  di  II  categoria
          sono disposte con  decreto  del  Ministro  per  gli  affari
          esteri. In citta' sedi di Missione diplomatica non  possono
          essere istituiti uffici consolari di II categoria. 
              I   decreti   di   istituzione   e   soppressione    di
          rappresentanze diplomatiche  e  di  uffici  consolari  sono
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
              Gli istituti  italiani  di  cultura  sono  istituiti  e
          soppressi  in  base  alla  specifica   normativa   che   ne
          disciplina le attivita' e il funzionamento. Per  quanto  in
          questa non espressamente previsto e regolato  si  applicano
          le norme del presente decreto, se compatibili con la natura
          e le finalita' degli istituti stessi. 
              Gli  istituti  italiani  di  cultura  dipendono   dalle
          Missioni diplomatiche  e  dagli  uffici  consolari  secondo
          quanto stabilito dalla legge.». 
              La  legge  28  dicembre  1982,  n.   948   (Norme   per
          l'erogazione di contributi statali agli  enti  a  carattere
          internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero
          degli affari esteri) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          30 dicembre 1982, n. 358. 
                
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 3, comma 159,
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2004): 
              «Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e  di
          personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
          pubblici) 
              (Omissis). 
              159. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  degli
          affari esteri  e'  istituito  un  fondo  da  ripartire  per
          provvedere  al  rafforzamento  delle  misure  di  sicurezza
          attiva e passiva, anche informatica,  delle  rappresentanze
          diplomatiche,  degli  uffici  consolari,   degli   istituti
          italiani  di  cultura  e  delle   istituzioni   scolastiche
          all'estero, con dotazione a decorrere dall'anno 2004, di 10
          milioni di euro. Con decreti  del  Ministero  degli  affari
          esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche,  al
          Ministero dell'economia e delle finanze, tramite  l'Ufficio
          centrale del bilancio, nonche' alle competenti  Commissioni
          parlamentari e alla  Corte  dei  conti,  si  provvede  alla
          ripartizione del fondo tra le unita' previsionali  di  base
          interessate del medesimo stato di previsione. 
              (Omissis).». 
                
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  9,  comma
          6-bis, del citato decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109: 
              «Art.  9  (Sostegno  ai  processi  di  ricostruzione  e
          partecipazione   alle   iniziative   delle   organizzazioni
          internazionali per il consolidamento dei processi di pace e
          di stabilizzazione) 
              (Omissis). 
              6-bis. E' autorizzata, per l'anno  2014,  la  spesa  di
          euro 600.000 per la  prima  fase  della  realizzazione,  da
          parte del Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero
          degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
          della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio.  Si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 3,  commi  1,
          alinea, 2, 4 e 9, della legge 3  agosto  2009,  n.  108,  e
          successive modificazioni, e agli articoli 5, commi 2  e  3,
          lettera d), 6, comma 1, e 7, comma 1, del presente decreto.
          I manufatti realizzati a seguito degli interventi di cui al
          primo periodo sono assunti in carico  dal  Ministero  degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale. 
              (Omissis).».