Art. 9 
 
 
Modifiche al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante: «Approvazione
                   del codice di procedura penale» 
 
  1. All'articolo 54-ter del decreto del Presidente della  Repubblica
22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo le parole:  «procuratore  nazionale  antimafia»
sono inserite  le  seguenti:  «e  antiterrorismo»  ((  e  le  parole:
«nell'articolo  51  comma  3-bis»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» )). 
  2. All'articolo 54-quater, comma 3, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica  22  settembre  1988,  n.  447,  dopo  le
parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater». 
  (( 3. All'articolo 117 del decreto del Presidente della  Repubblica
22 settembre 1988, n. 447, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  «2-bis.  Il  procuratore  nazionale  antimafia  e   antiterrorismo,
nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis  accede  al
registro delle notizie di reato, al registro di cui  all'articolo  81
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' a  tutti
gli altri registri relativi al procedimento penale e al  procedimento
per  l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione.  Il  procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresi', alle banche di
dati  logiche  dedicate  alle  procure  distrettuali   e   realizzate
nell'ambito della banca di dati condivisa della  Direzione  nazionale
antimafia e antiterrorismo». )) 
  4. All'articolo 371-bis del decreto del Presidente della Repubblica
22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla rubrica, dopo  la  parola:  «antimafia»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e antiterrorismo»; 
  b) al comma 1, dopo le parole:  «procuratore  nazionale  antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «comma
3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater»; dopo le parole:
«prevenzione   antimafia»   sono    inserite    le    seguenti:    «e
antiterrorismo»; le  parole:  «A  tal  fine»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «In  relazione  ai  procedimenti  per  i  delitti  di  cui
all'articolo 51, comma 3-bis» (( ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «In  relazione  ai  procedimenti  per  i  delitti  di   cui
all'articolo 51, comma  3-quater,  si  avvale  altresi'  dei  servizi
centrali e interprovinciali  delle  forze  di  polizia  e  impartisce
direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.» )); 
  c) al comma 2, dopo le parole:  «procuratore  nazionale  antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; 
  d) al comma 3, dopo le parole:  «procuratore  nazionale  antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; alla lettera a),  dopo
le parole: «direzione nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti:
«e antiterrorismo»; alla  lettera  b),  dopo  le  parole:  «direzione
nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo», e
le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono  sostituite  dalle
seguenti: «procure  distrettuali»;  alla  lettera  c),  infine,  sono
aggiunte le seguenti parole:  «e  ai  delitti  di  terrorismo,  anche
internazionale»; alla lettera h), dopo le parole: «comma 3-bis»  sono
inserite le seguenti: «e comma 3-quater»; 
  e) al comma 4, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono  inserite
le seguenti: «e antiterrorismo» e  le  parole:  «direzione  nazionale
antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo». 
  (( 4-bis. All'articolo 724, comma 2,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: «comma  3-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-quater». 
  4-ter. All'articolo 727, comma 5-ter, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: «comma  3-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-quater»  e  dopo  la
parola: «antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  degli  articoli  54-ter,   117,
          371-bis, 724 e 727 del codice  di  procedura  penale,  come
          modificati dalla presente legge: 
                
              «Art.  54-ter  (Contrasti  tra  pubblici  ministeri  in
          materia di criminalita' organizzata) 
              1. Quando il contrasto previsto  dagli  articoli  54  e
          54-bis, riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 
              2. 51, commi 3-bis e 3-quater, se la  decisione  spetta
          al procuratore generale  presso  la  Corte  di  cassazione,
          questi provvede sentito il procuratore nazionale  antimafia
          e antiterrorismo; se spetta al procuratore generale  presso
          la  corte  di  appello,  questi  informa   il   procuratore
          nazionale  antimafia  e  antiterrorismo  dei  provvedimenti
          adottati.»; 
                
              «Art. 117 (Richiesta di copie di atti e di informazioni
          da parte del pubblico ministero) 
              1. Fermo quanto disposto dall'articolo 371,  quando  e'
          necessario per il compimento  delle  proprie  indagini,  il
          pubblico ministero puo' ottenere dall'autorita' giudiziaria
          competente,  anche   in   deroga   al   divieto   stabilito
          dall'articolo  329,  copie  di  atti  relativi   ad   altri
          procedimenti  penali  e  informazioni  scritte   sul   loro
          contenuto.  L'autorita'  giudiziaria  puo'  trasmettere  le
          copie e le informazioni anche di propria iniziativa. 
              2. L'autorita' giudiziaria  provvede  senza  ritardo  e
          puo' rigettare la richiesta con decreto motivato. 
              2-bis.   Il   procuratore   nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo,   nell'ambito   delle   funzioni   previste
          dall'articolo 371-bis accede al registro delle  notizie  di
          reato, al registro di cui all'articolo 81 del codice  delle
          leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  nonche'  a
          tutti gli altri registri relativi al procedimento penale  e
          al  procedimento  per  l'applicazione   delle   misure   di
          prevenzione.   Il   procuratore   nazionale   antimafia   e
          antiterrorismo accede, altresi', alle banche  dati  logiche
          dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito
          della  banca  dati  condivisa  della  Direzione   nazionale
          antimafia e antiterrorismo.» 
                
              «Art.   371-bis   (Attivita'   di   coordinamento   del
          procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo) 
              1. Il procuratore nazionale antimafia e  antiterrorismo
          esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i
          delitti indicati  nell'articolo  51  comma  3-bis  e  comma
          3-quater e in  relazione  ai  procedimenti  di  prevenzione
          antimafia e antiterrorismo. In  relazione  ai  procedimenti
          per i delitti di cui all'articolo 51,  comma  3-quater,  si
          avvale altresi' dei  servizi  centrali  e  interprovinciali
          delle forze di polizia  e  impartisce  direttive  intese  a
          regolarne l'impiego a fini investigativi. 
              2. Il procuratore nazionale antimafia e  antiterrorismo
          esercita funzioni di impulso nei confronti dei  procuratori
          distrettuali al fine di rendere effettivo il  coordinamento
          delle attivita' di indagine, di garantire la  funzionalita'
          dell'impiego della polizia giudiziaria  nelle  sue  diverse
          articolazioni   e   di   assicurare   la   completezza    e
          tempestivita' delle investigazioni. 
              3. Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  attribuitegli
          dalla  legge,  il   procuratore   nazionale   antimafia   e
          antiterrorismo, in particolare: 
              a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati,
          assicura il collegamento investigativo anche per mezzo  dei
          magistrati   della   Direzione   nazionale   antimafia    e
          antiterrorismo; 
              b)   cura,   mediante   applicazioni   temporanee   dei
          magistrati   della   Direzione   nazionale   antimafia    e
          antiterrorismo e delle procure distrettuali, la  necessaria
          flessibilita'  e  mobilita'  che  soddisfino  specifiche  e
          contingenti esigenze investigative o processuali; 
              c) ai fini  del  coordinamento  investigativo  e  della
          repressione   dei   reati   provvede   all'acquisizione   e
          all'elaborazione di notizie, informazioni e dati  attinenti
          alla criminalita' organizzata e ai delitti  di  terrorismo,
          anche internazionale; 
              d-e) soppresse; 
              f) impartisce ai  procuratori  distrettuali  specifiche
          direttive alle quali attenersi per  prevenire  o  risolvere
          contrasti  riguardanti  le  modalita'  secondo   le   quali
          realizzare il coordinamento nell'attivita' di indagine; 
              g) riunisce i procuratori distrettuali  interessati  al
          fine di risolvere i contrasti che,  malgrado  le  direttive
          specifiche impartite, sono  insorti  e  hanno  impedito  di
          promuovere o di rendere effettivo il coordinamento; 
              h)  dispone  con  decreto  motivato,   reclamabile   al
          procuratore  generale  presso  la  corte   di   cassazione,
          l'avocazione delle indagini preliminari relative  a  taluno
          dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis  e  comma
          3-quater quando non hanno dato esito le  riunioni  disposte
          al fine di promuovere o rendere effettivo il  coordinamento
          e questo non e' stato possibile a causa della: 
              1) perdurante e ingiustificata inerzia nella  attivita'
          di indagine; 
              2) ingiustificata e  reiterata  violazione  dei  doveri
          previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento  delle
          indagini; 
              3) soppresso. 
              4. Il procuratore nazionale antimafia e  antiterrorismo
          provvede alla avocazione dopo aver  assunto  sul  luogo  le
          necessarie  informazioni   personalmente   o   tramite   un
          magistrato   della   Direzione   nazionale   antimafia    e
          antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi  particolari,
          il procuratore nazionale antimafia e  antiterrorismo  o  il
          magistrato da  lui  designato  non  puo'  delegare  per  il
          compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico
          ministero.»; 
                
              «Art. 724 (Procedimento in sede giurisdizionale) 
              1.  Fuori  dei  casi  previsti  dagli  articoli  726  e
          726-ter,  non  si  puo'  dare  esecuzione  alla   rogatoria
          dell'autorita' straniera senza previa decisione  favorevole
          della corte di appello del luogo  in  cui  deve  procedersi
          agli atti richiesti . 
              1-bis. Quando la domanda di assistenza  giudiziaria  ha
          per  oggetto  atti  che  devono  essere  eseguiti  in  piu'
          distretti di  corte  d'appello,  la  stessa  e'  trasmessa,
          direttamente  dall'autorita'  straniera,   o   tramite   il
          Ministero della giustizia  o  altra  autorita'  giudiziaria
          italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che
          determina secondo le  forme  previste  dagli  articoli  32,
          comma 1, e 127, in quanto compatibili, la  corte  d'appello
          competente, tenuto  conto  anche  del  numero  di  atti  da
          svolgere e della tipologia ed importanza degli  stessi  con
          riferimento  alla  dislocazione  delle   sedi   giudiziarie
          interessate. L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1,  e'
          comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte
          di cassazione. La Corte di cassazione  trasmette  gli  atti
          alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al
          Ministero della giustizia. 
              2. Il  procuratore  generale,  ricevuti  gli  atti  dal
          ministro  di  grazia  e  giustizia,  presenta  la   propria
          requisitoria  alla  corte  di  appello  e  trasmette  senza
          ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
          copia  delle  rogatorie  dell'autorita'  straniera  che  si
          riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, commi  3-bis
          e 3-quater. 
              3. Il presidente della corte fissa la data dell'udienza
          e ne da' comunicazione al procuratore generale. 
              4.  La  corte  da'  esecuzione   alla   rogatoria   con
          ordinanza. 
              5. L'esecuzione della rogatoria e' negata: 
              a) se gli atti richiesti sono  vietati  dalla  legge  e
          sono contrari a principi dell'ordinamento  giuridico  dello
          Stato; 
              b) se il fatto per cui  procede  l'autorita'  straniera
          non e' previsto come  reato  dalla  legge  italiana  e  non
          risulta che l'imputato abbia liberamente  espresso  il  suo
          consenso alla rogatoria; 
              c)  se  vi  sono  fondate  ragioni  per  ritenere   che
          considerazioni relative  alla  razza,  alla  religione,  al
          sesso,  alla  nazionalita',  alla  lingua,  alle   opinioni
          politiche o alle condizioni  personali  o  sociali  possano
          influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e  non
          risulta che l'imputato abbia liberamente  espresso  il  suo
          consenso alla rogatoria. 
              5-bis. L'esecuzione della rogatoria e' sospesa se  essa
          puo' pregiudicare indagini o procedimenti penali  in  corso
          nello Stato.»; 
                
              «Art.  727  (Trasmissione  di  rogatorie  ad  autorita'
          straniere) 
              1. Le  rogatorie  dei  giudici  e  dei  magistrati  del
          pubblico ministero dirette,  nell'ambito  delle  rispettive
          attribuzioni, alle autorita' straniere  per  comunicazioni,
          notificazioni e per attivita' di  acquisizione  probatoria,
          sono trasmesse al ministro di grazia e giustizia  il  quale
          provvede all'inoltro per via diplomatica. 
              2. Il ministro dispone con decreto, entro trenta giorni
          dalla ricezione della rogatoria, che non si dia corso  alla
          stessa, qualora ritenga che possano essere  compromessi  la
          sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. 
              3.  Il  ministro  comunica  all'autorita'   giudiziaria
          richiedente  la  data  di  ricezione  della   richiesta   e
          l'avvenuto  inoltro  della  rogatoria  ovvero  il   decreto
          previsto dal comma 2. 
              4. Quando la  rogatoria  non  e'  stata  inoltrata  dal
          ministro entro trenta giorni  dalla  ricezione  e  non  sia
          stato emesso il decreto previsto dal comma  2,  l'autorita'
          giudiziaria puo' provvedere all'inoltro diretto  all'agente
          diplomatico o consolare italiano, informandone il  ministro
          di grazia e giustizia. 
              5. Nei casi urgenti, l'autorita' giudiziaria  trasmette
          la rogatoria a norma del comma 4 dopo che copia di essa  e'
          stata ricevuta dal ministro di grazia  e  giustizia.  Resta
          salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino al
          momento  della  trasmissione  della  rogatoria,  da   parte
          dell'agente   diplomatico   o   consolare,    all'autorita'
          straniera. 
              5-bis. Quando, a norma di  accordi  internazionali,  la
          domanda di  assistenza  giudiziaria  puo'  essere  eseguita
          secondo modalita' previste  dall'ordinamento  dello  Stato,
          l'autorita'  giudiziaria,  nel  formulare  la  domanda   di
          assistenza,  ne  specifica  le  modalita'   indicando   gli
          elementi necessari per  l'utilizzazione  processuale  degli
          atti richiesti. 
              5-ter.  In  ogni  caso,  copia  delle   rogatorie   dei
          magistrati del pubblico ministero, formulate nell'ambito di
          procedimenti relativi ai delitti di  cui  all'articolo  51,
          commi 3-bis e  3-quater,  e'  trasmessa  senza  ritardo  al
          procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.». 
                
              Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  54-quater,
          comma 3, del sopra citato codice di procedura penale: 
                
              «Art. 54-quater (Richiesta di trasmissione degli atti a
          un diverso pubblico Ministero) 
              (Omissis). 
              3. Il pubblico  ministero  decide  entro  dieci  giorni
          dalla presentazione della  richiesta  e,  ove  la  accolga,
          trasmette  gli  atti  del  procedimento   all'ufficio   del
          pubblico ministero presso il  giudice  competente,  dandone
          comunicazione al richiedente. Se non provvede in tal senso,
          il richiedente,  entro  i  successivi  dieci  giorni,  puo'
          chiedere al procuratore generale presso la corte di appello
          o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad  un
          diverso distretto, al procuratore generale presso la  Corte
          di cassazione, di determinare quale  ufficio  del  pubblico
          ministero deve procedere. Il procuratore generale,  assunte
          le necessarie informazioni, provvede  alla  determinazione,
          entro  venti  giorni  dal  deposito  della  richiesta,  con
          decreto motivato dandone comunicazione alle parti  ed  agli
          uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei
          reati  indicati  nell'articolo  51,  comma  3-bis  e  comma
          3-quater, il procuratore generale  provvede  osservando  le
          disposizioni dell'articolo 54-ter. 
              (Omissis).».