Art. 2 Attribuzioni degli uffici della Motorizzazione civile 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1 compete agli uffici della Motorizzazione civile, oltre alle attribuzioni gia' esercitate in base alla legislazione vigente: a) ricevere e istruire le domande delle imprese per l'iscrizione nell'Albo e decidere sul loro accoglimento; b) redigere l'elenco di tutti gli iscritti della provincia nell'Albo, eseguire tutte le variazioni e curarne la pubblicazione; c) accertare se permangono i requisiti per l'iscrizione nell'Albo; d) deliberare le sospensioni, le cancellazioni e i provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa; e) curare l'osservanza, da parte dei propri iscritti, delle norme in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla legge; f) promuovere, nell'ambito locale, anche d'intesa con le associazioni della categoria, lo sviluppo e il miglioramento del settore dell'autotrasporto di cose; g) esercitare ogni altro ufficio ad essi delegato dal Comitato centrale; h) curare la tenuta e l'aggiornamento del registro elettronico nazionale, sulla base delle disposizioni dettate dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. La Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con propri decreti a dettare le opportune disposizioni attuative.