(Annesso-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
                          Varieta' di olivo 
 
    La  denominazione  di  origine  protetta  «Terre  Tarentine»   e'
riservata all'olio extravergine  di  oliva  ottenuto  dalle  seguenti
varieta' di olivo presenti da sole o  congiuntamente  negli  oliveti:
Leccino, Coratina, Ogliarola e  Frantoio,  in  misura  non  inferiore
all'80%, in percentuali  variabili  tra  loro;  il  restante  20%  e'
costituito da altre varieta' minori presenti negli oliveti della zona
di produzione indicata nel successivo art. 3.