(Annesso-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
                     Modalita' di oleificazione 
 
    L'oleificazione deve avvenire in frantoi  autorizzati,  ricadenti
nella zona  di  produzione  indicata  all'art.  3.  Per  l'estrazione
dell'olio extravergine «Terre  Tarentine»  sono  ammessi  soltanto  i
processi  meccanici  e  fisici,  tradizionali  e  continui,  atti   a
garantire  l'ottenimento  di  oli  senza  alcuna  alterazione   delle
caratteristiche. 
    E' ammesso il solo impiego di acqua potabile  a  temperature  non
superiori ai 30° C. La resa massima delle  olive  in  olio  non  deve
superare il valore del 22%.