Art. 3 
 
  1. I documenti di viaggio rilasciati anteriormente alla entrata  in
vigore del presente decreto mantengono la loro validita'. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in  vigore  il  giorno  successivo  alla
pubblicazione. 
    Roma, 7 maggio 2015 
 
                                       Il Ministro: Gentiloni Silveri