Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 30,  comma  4,
del decreto-legge n. 83/2012, le modalita' di utilizzo e riparto  tra
le finalita' del Fondo delle risorse del FRI destinate alle  predette
finalita', come stabilito dal comma 3 del  medesimo  art.  30  e  dal
decreto 26 aprile 2013. 
  2. Fermo  restando  quanto  stabilito  dal  presente  decreto,  per
l'attivazione dei singoli interventi che prevedono  l'utilizzo  delle
risorse del FRI si applicano le specifiche disposizioni contenute nei
provvedimenti adottati dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,  ai
sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge n. 83/2012 e dell'art.
15, comma 1, del decreto  8  marzo  2013.  I  medesimi  provvedimenti
individuano, tra l'altro, a seguito della ricognizione delle  risorse
non utilizzate effettuata secondo le modalita' di cui al  decreto  26
aprile 2013, l'ammontare della  dotazione  finanziaria  da  destinare
allo specifico intervento, nel rispetto dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311  e
dei criteri di riparto stabiliti dall'art. 8  del  presente  decreto,
nonche'  secondo  la  quantificazione  dell'importo   delle   risorse
effettivamente utilizzabili effettuata da CDP ai sensi  dell'art.  6,
comma 4, del decreto 26 aprile 2013.