Art. 3 
 
 
                    Condizioni di accesso al FRI 
 
  1.  Ai  sensi  del  presente  decreto,  le  risorse  del  FRI  sono
utilizzate  per  la  concessione  di  agevolazioni  nella  forma  del
finanziamento agevolato cui deve essere  associato  un  finanziamento
bancario, secondo principi di adeguata ripartizione  del  rischio  di
credito, individuati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6. 
  2. Possono  beneficiare  del  finanziamento  agevolato  le  imprese
economicamente e finanziariamente sane e che siano in possesso di  un
adeguato merito di credito, secondo le valutazioni di cui all'art.  5
effettuate dalle banche finanziatrici. 
  3. Ai fini della concessione del finanziamento, l'ammontare  minimo
delle spese ammissibili del progetto o programma proposto da ciascuna
impresa richiedente non puo' essere inferiore a 3 milioni di euro. 
  4. Nel caso di progetti o programmi  realizzati  congiuntamente  da
piu' imprese, tali imprese devono  operare  in  virtu'  di  specifici
vincoli contrattuali, che configurino una  collaborazione  effettiva,
stabile  e  coerente  tra  i  soggetti  partecipanti,  e  una  chiara
suddivisione delle competenze ovvero dei costi e delle spese a carico
di ciascuno di esse.