Art. 3 Condizioni di accesso al FRI 1. Ai sensi del presente decreto, le risorse del FRI sono utilizzate per la concessione di agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato cui deve essere associato un finanziamento bancario, secondo principi di adeguata ripartizione del rischio di credito, individuati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6. 2. Possono beneficiare del finanziamento agevolato le imprese economicamente e finanziariamente sane e che siano in possesso di un adeguato merito di credito, secondo le valutazioni di cui all'art. 5 effettuate dalle banche finanziatrici. 3. Ai fini della concessione del finanziamento, l'ammontare minimo delle spese ammissibili del progetto o programma proposto da ciascuna impresa richiedente non puo' essere inferiore a 3 milioni di euro. 4. Nel caso di progetti o programmi realizzati congiuntamente da piu' imprese, tali imprese devono operare in virtu' di specifici vincoli contrattuali, che configurino una collaborazione effettiva, stabile e coerente tra i soggetti partecipanti, e una chiara suddivisione delle competenze ovvero dei costi e delle spese a carico di ciascuno di esse.