Art. 2 Clausola sospensiva La concessione degli aiuti ai beneficiari a fronte dei danni alle strutture aziendali avviene successivamente alla data di ricezione del numero di identificazione della comunicazione in esenzione riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 richiamato nelle premesse. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 maggio 2015 Il Ministro: Martina