Art. 2 
 
 
                         Clausola sospensiva 
 
  La concessione degli aiuti ai beneficiari a fronte dei  danni  alle
strutture aziendali avviene successivamente alla  data  di  ricezione
del  numero  di  identificazione  della  comunicazione  in  esenzione
riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea  ai  sensi
del  regolamento  (UE)   n.   702/2014   relativamente   al   decreto
ministeriale 29 dicembre 2014 richiamato nelle premesse. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 maggio 2015 
 
                                                 Il Ministro: Martina