IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n.145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5  della  legge  222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Visto il Regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista la domanda con la quale la ditta UCB Pharma S.A.  ha  chiesto
la classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 10 dicembre 2014; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 5-6
marzo 2015; 
  Vista la deliberazione n. 6 in data 25 marzo 2015 del Consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Le nuove indicazioni terapeutiche: 
  Spondiloartrite assiale 
  Cimzia e' indicato  per  il  trattamento  di  pazienti  adulti  con
spondiloartrite assiale attiva grave, che include: 
    Spondilite anchilosante (SA) 
    Adulti con spondilite anchilosante attiva grave che  hanno  avuto
una  risposta  inadeguata  o  che  sono   intolleranti   ai   farmaci
antinfiammatori non steroidei (FANS). 
    Spondiloartrite assiale senza evidenza radiografica di spondilite
anchilosante (SA) 
    Adulti con spondiloartrite assiale attiva  grave  senza  evidenza
radiografica di spondilite anchilosante ma  con  segni  obiettivi  di
infiammazione  rilevati  tramite  livelli  aumentati  di   proteina-C
reattiva (PCR) e/o risonanza magnetica per immagini  (RMI),che  hanno
avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti ai FANS. 
  Artrite psoriasica 
    Cimzia, in combinazione con  metotressato,  e'  indicato  per  il
trattamento dell'artrite psoriasica attiva  negli  adulti  quando  la
risposta alla precedente terapia con DMARD sia risultata inadeguata. 
    Cimzia puo'  essere  somministrato  in  monoterapia  in  caso  di
intolleranza al metotressato o quando un trattamento continuativo con
metotressato sia inappropriato del  medicinale  CIMZIA  (certolizumab
pegol) sono rimborsate come segue: 
  Confezione 
  «200 mg -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa
preriempita (vetro) 1 ml» 2  siringhe  preriempite  +  2  salviettine
imbevute di alcool - AIC n. 039539010/E (in base 10) 15QNB2 (in  base
32) 
  Classe di rimborsabilita' «H» 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 1.020,00 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 1.683,42 
  Confezione 
  «200 mg -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa
preriempita (vetro) 1 ml» 6 (3x2)  siringhe  preriempite  +  6  (3x2)
salviettine imbevute di alcool - AIC  n.  039539022/E  (in  base  10)
15QNBG (in base 32) 
  Classe di rimborsabilita' «H» 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 3.060,00 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 5.050,26 
  Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory,
per tutte le indicazioni rimborsate, come da condizioni negoziali. 
  Per   l'indicazione   "Spondiloartrite   assiale   senza   evidenza
radiografica di spondilite anchilosante (SA) 
  Adulti con spondiloartrite  assiale  attiva  grave  senza  evidenza
radiografica di spondilite anchilosante ma  con  segni  obiettivi  di
infiammazione  rilevati  tramite  livelli  aumentati  di   proteina-C
reattiva (PCR) e/o risonanza magnetica per immagini  (RMI),che  hanno
avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti ai FANS": 
  Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri  utilizzatori
specificatamente individuati dalle  Regioni,  dovranno  compilare  la
scheda raccolta dati informatizzata  di  arruolamento  che  indica  i
pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di  follow-up,   applicando   le
condizioni negoziali  secondo  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito
dell'Agenzia,       piattaforma       web       -       all'indirizzo
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che  costituiscono  parte
integrante della presente determinazione. 
  Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio
web-based,  onde  garantire  la  disponibilita'  del  trattamento  ai
pazienti,  le  prescrizioni   relative   unicamente   all'indicazione
"Spondiloartrite assiale senza evidenza  radiografica  di  spondilite
anchilosante (SA)" sopra specificata , dovranno essere effettuate  in
accordo ai criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza  prescrittiva
riportati  [CL1]nella   documentazione   consultabile   sul   portale
istituzionale                                           dell'Agenzia:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio. 
  Validita' del contratto: 24 mesi.