Art. 2 Riconoscimento 1. Gli operatori interessati al riconoscimento provvedono al pagamento degli oneri di cui all'Allegato A, sezione 7, del d.lgs. n. 194 del 2008 e delle tariffe di cui all'Allegato I del presente decreto per l'attivita' ispettiva finalizzata al riconoscimento secondo le modalita' previste dall'art. 6. 2. Gli operatori allegano all'istanza di riconoscimento l'attestazione di pagamento. La visita e' effettuata entro i termini previsti dalla normativa vigente, decorrenti dalla ricezione dell'istanza. 3. Nel provvedimento di riconoscimento definitivo e' indicata la frequenza delle successive verifiche ispettive di monitoraggio, che puo' variare da un sopralluogo ogni cinque anni sino a un sopralluogo all'anno. 4. Per le navi riconosciute prima dell'entrata in vigore del presente decreto il Ministero dispone i controlli ufficiali secondo la frequenza di cui al comma 3.