Art. 2 
 
 
                           Riconoscimento 
 
  1.  Gli  operatori  interessati  al  riconoscimento  provvedono  al
pagamento degli oneri di cui all'Allegato A, sezione 7, del d.lgs. n.
194 del 2008 e delle tariffe  di  cui  all'Allegato  I  del  presente
decreto  per  l'attivita'  ispettiva  finalizzata  al  riconoscimento
secondo le modalita' previste dall'art. 6. 
  2.   Gli   operatori   allegano   all'istanza   di   riconoscimento
l'attestazione di pagamento. La visita e' effettuata entro i  termini
previsti  dalla  normativa  vigente,   decorrenti   dalla   ricezione
dell'istanza. 
  3. Nel provvedimento di riconoscimento definitivo  e'  indicata  la
frequenza delle successive verifiche ispettive di  monitoraggio,  che
puo' variare da un sopralluogo ogni cinque anni sino a un sopralluogo
all'anno. 
  4. Per le  navi  riconosciute  prima  dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto il Ministero dispone i controlli  ufficiali  secondo
la frequenza di cui al comma 3.