Art. 3 
 
 
                 Verifiche ispettive di monitoraggio 
 
  1. Il Ministero comunica agli operatori, secondo  quanto  stabilito
nella pianificazione di cui all'art. 2, commi 3 e 4, la necessita' di
procedere  alle  ispezioni.  Nei  trenta   giorni   successivi   alla
comunicazione gli operatori versano  le  tariffe  dovute  secondo  le
modalita' previste dall'art. 6. La visita sara'  effettuata  dopo  la
presentazione dell'attestazione di  pagamento;  in  caso  di  mancato
pagamento  il  Ministero  avvia  il  procedimento  di  decadenza  del
riconoscimento.