Art. 3 Verifiche ispettive di monitoraggio 1. Il Ministero comunica agli operatori, secondo quanto stabilito nella pianificazione di cui all'art. 2, commi 3 e 4, la necessita' di procedere alle ispezioni. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione gli operatori versano le tariffe dovute secondo le modalita' previste dall'art. 6. La visita sara' effettuata dopo la presentazione dell'attestazione di pagamento; in caso di mancato pagamento il Ministero avvia il procedimento di decadenza del riconoscimento.