Art. 4 
 
 
                        Durata della missione 
 
  1. Le missioni durano ordinariamente tre giorni. In  tal  caso,  si
applicano le tariffe di cui  alla  Tabella  A  dell'Allegato  I.  Per
ciascun giorno successivo al terzo, fino  ad  un  massimo  di  cinque
giorni, si applicano le tariffe di cui alla Tabella  B  dell'Allegato
I. 
  2. La  missione e'  effettuata  da  due  unita'  di  personale  del
Ministero.