Art. 4 Durata della missione 1. Le missioni durano ordinariamente tre giorni. In tal caso, si applicano le tariffe di cui alla Tabella A dell'Allegato I. Per ciascun giorno successivo al terzo, fino ad un massimo di cinque giorni, si applicano le tariffe di cui alla Tabella B dell'Allegato I. 2. La missione e' effettuata da due unita' di personale del Ministero.