Art. 2 
 
  1. I reclami possono essere trasmessi  a  mezzo  posta  elettronica
certificata,  posta  elettronica  e  posta  ordinaria.  Ogni  regione
pubblica  sul  proprio  sito  internet  tutti   gli   indirizzi   cui
trasmettere i reclami,  ogni  indicazione  utile  alla  presentazione
degli stessi, inclusa la modulistica da utilizzare, nonche' eventuali
cambi di competenza dell'ufficio, di  denominazione  o  di  indirizzo
indicati nel presente  decreto,  previa  comunicazione  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti  -  Direzione  generale  per  il
trasporto e le infrastrutture ferroviarie. 
  2. Per i servizi di competenza regionale e locale, ogni regione  e'
tenuta, altresi', a dare ampia  diffusione  alle  procedure  relative
all'iter  di  segnalazione  di  presunte  infrazioni  al  regolamento
europeo da parte delle imprese ferroviarie. 
    Roma, 29 maggio 2015 
 
                                                  Il Ministro: Delrio