Art. 2 1. I reclami possono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica e posta ordinaria. Ogni regione pubblica sul proprio sito internet tutti gli indirizzi cui trasmettere i reclami, ogni indicazione utile alla presentazione degli stessi, inclusa la modulistica da utilizzare, nonche' eventuali cambi di competenza dell'ufficio, di denominazione o di indirizzo indicati nel presente decreto, previa comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie. 2. Per i servizi di competenza regionale e locale, ogni regione e' tenuta, altresi', a dare ampia diffusione alle procedure relative all'iter di segnalazione di presunte infrazioni al regolamento europeo da parte delle imprese ferroviarie. Roma, 29 maggio 2015 Il Ministro: Delrio