Art. 2 Obiettivi delle Aziende sanitarie locali 1. Le regioni e le provincie autonome non ufficialmente indenni, di seguito denominati: U.I., assegnano ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali, tra gli altri, l'obiettivo prioritario di raggiungere la qualifica sanitaria di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica. 2. L'obiettivo di cui al comma 1 e' conseguito attraverso l'esecuzione del 100% dei controlli programmati sulle aziende e sugli animali ai sensi della normativa vigente e una riduzione programmata di almeno il 10% annuo su base regionale della prevalenza di ciascuna malattia, ed e' valutato attraverso le informazioni registrate nei sistemi informativi, fino al raggiungimento della percentuale di prevalenza necessaria per richiedere il riconoscimento della qualifica di territorio U.I. 3. Le regioni e le provincie autonome U.I. da tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica, assegnano ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali, tra gli altri, l'obiettivo di mantenere la suddetta qualifica. 4. Nei territori U.I. e in quelli non U.I. la programmazione del diradamento dei controlli e' concordata con il Ministero della salute, sentito il parere dei Centri di referenza, entro l'ultimo trimestre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la programmazione. 5. Le Aziende sanitarie locali sensibilizzano gli allevatori in merito all'obbligo di denuncia dei casi di aborto, anche contestualmente allo svolgimento in campo delle attivita' di profilassi previste.