Art. 2 
 
 
              Obiettivi delle Aziende sanitarie locali 
 
  1. Le regioni e le provincie autonome non ufficialmente indenni, di
seguito denominati:  U.I.,  assegnano  ai  direttori  generali  delle
Aziende sanitarie locali, tra gli altri, l'obiettivo  prioritario  di
raggiungere  la  qualifica  sanitaria  di  territorio   ufficialmente
indenne da tubercolosi,  brucellosi  bovina  e  bufalina,  brucellosi
ovi-caprina e leucosi bovina enzootica. 
  2.  L'obiettivo  di  cui  al  comma  1  e'  conseguito   attraverso
l'esecuzione del 100% dei controlli programmati sulle aziende e sugli
animali ai sensi della normativa vigente e una riduzione  programmata
di almeno il 10% annuo su base regionale della prevalenza di ciascuna
malattia, ed e' valutato attraverso le  informazioni  registrate  nei
sistemi informativi, fino  al  raggiungimento  della  percentuale  di
prevalenza  necessaria  per  richiedere   il   riconoscimento   della
qualifica di territorio U.I. 
  3.  Le  regioni  e  le  provincie  autonome  U.I.  da  tubercolosi,
brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina
enzootica, assegnano ai direttori generali  delle  Aziende  sanitarie
locali,  tra  gli  altri,  l'obiettivo  di  mantenere   la   suddetta
qualifica. 
  4. Nei territori U.I. e in quelli non U.I.  la  programmazione  del
diradamento dei  controlli  e'  concordata  con  il  Ministero  della
salute, sentito il parere dei Centri  di  referenza,  entro  l'ultimo
trimestre  dell'anno  precedente  a  quello  cui  si   riferisce   la
programmazione. 
  5. Le Aziende sanitarie locali  sensibilizzano  gli  allevatori  in
merito  all'obbligo  di  denuncia   dei   casi   di   aborto,   anche
contestualmente  allo  svolgimento  in  campo  delle   attivita'   di
profilassi previste.