Art. 3 Con successivo provvedimento sara' definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 12 giugno 2015 Il direttore generale: Moleti