Art. 3 
 
  Con  successivo  provvedimento  sara'   definito   il   trattamento
economico del commissario liquidatore  ai  sensi  della  legislazione
vigente. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Avverso il presente provvedimento  e'  possibile  proporre  ricorso
amministrativo   al   Tribunale   amministrativo   regionale   ovvero
straordinario  al  Presidente  della   Repubblica   nei   termini   e
presupposti di legge. 
 
    Roma, 12 giugno 2015 
 
                                        Il direttore generale: Moleti