Art. 3 Alimentazione della Banca dati attestati di rischio 1. Le imprese che esercitano in Italia l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore comunicano, per via telematica, per ciascuna attestazione sullo stato del rischio, i dati secondo il tracciato record cosi' come definito nell'Allegato n. 1 al presente provvedimento "Banca dati attestati di rischio (SITA-ATRC) - Modalita' tecniche di trasmissione dei dati", che ne costituisce parte integrante, nonche' secondo le istruzioni applicative riportate nel documento "SITA-ATRC Documentazione tecnica del servizio - Domini ed esempi" pubblicato dall'ANIA sul proprio sito internet nella parte dedicata alle imprese.