Art. 3 
 
 
         Alimentazione della Banca dati attestati di rischio 
 
  1. Le imprese che esercitano in Italia l'assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore comunicano, per via telematica,  per  ciascuna  attestazione
sullo stato del rischio, i dati secondo  il  tracciato  record  cosi'
come definito nell'Allegato n. 1  al  presente  provvedimento  "Banca
dati  attestati  di  rischio  (SITA-ATRC)  -  Modalita'  tecniche  di
trasmissione dei dati", che ne costituisce parte integrante,  nonche'
secondo le istruzioni applicative riportate nel documento  "SITA-ATRC
Documentazione tecnica del servizio - Domini  ed  esempi"  pubblicato
dall'ANIA  sul  proprio  sito  internet  nella  parte  dedicata  alle
imprese.